REGOLAMENTO (CE) N. 000/2009 DEL PARLAMENTO

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in particolare l’articolo 89,vista la proposta della Commissione,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ,deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 883/2004 modernizza le norme sul coor­dinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale degli Stati membri precisando le misure e le procedure d’attuazione neces­sarie e assicurandone la semplificazione a vantaggio di tutti gli attori interessati. È opportuno stabilirne le modalità d’applica­zione.

(2) L’organizzazione d’una cooperazione più efficace e più stretta tra le istituzioni di sicurezza sociale è un fattore essenziale per per­mettere alle persone cui si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 di esercitare i loro diritti nei tempi più brevi e nelle migliori condizioni possibili.

(3) L’uso dei mezzi elettronici è adatto allo scambio rapido e affida­bile di dati tra le istituzioni degli Stati membri. Il trattamento elettronico dei dati dovrebbe contribuire a velocizzare le proce­dure per le persone interessate, le quali dovrebbero comunque beneficiare di tutte le garanzie previste dalle disposizioni comu­nitarie relative alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.

(4) La disponibilità delle coordinate, anche elettroniche, degli orga­nismi nazionali che possono intervenire nell’applicazione del re­golamento (CE) n. 883/2004, in una forma che permetta il loro aggiornamento in tempo reale, dovrebbe facilitare gli scambi tra le istituzioni degli Stati membri. Questo approccio che privilegia la pertinenza delle informazioni meramente fattuali e la loro di­sponibilità immediata per i cittadini costituisce una semplifica­zione importante che dovrebbe essere introdotta dal presente re­golamento.

(5) La realizzazione del miglior funzionamento possibile e dell’effi­ cace gestione delle complesse procedure per l’applicazione delle norme sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale richiede un sistema di aggiornamento immediato dell’allegato 4. La pre­parazione e l’applicazione delle disposizioni a tal fine richiedono una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione e la loro attuazione andrebbe realizzata rapidamente, in considera­zione delle conseguenze che i ritardi comportano sia per i citta­dini sia per le autorità amministrative. La Commissione dovrebbe pertanto avere la facoltà di istituire e gestire una banca dati, nonché di garantire che questa sia operativa almeno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione dovrebbe, in particolare, adottare le misure necessarie per inte­grare in tale banca dati le informazioni elencate nell’allegato 4.

(6) Il rafforzamento di certe procedure dovrebbe comportare mag­giore sicurezza giuridica e trasparenza per gli utilizzatori del regolamento (CE) n. 883/2004. Ad esempio, la fissazione di ter­mini comuni per l’espletamento di determinati obblighi o di de­terminate formalità amministrative dovrebbe contribuire a chiarire e strutturare le relazioni tra le persone assicurate e le istituzioni.

(7) Le persone interessate dal presente regolamento dovrebbero rice­vere dall’istituzione competente una risposta tempestiva alle loro richieste. La risposta dovrebbe essere fornita entro i termini pre­scritti dalla legislazione in materia di sicurezza sociale dello Stato membro in questione, ove tali termini esistano. Sarebbe auspica­bile che gli Stati membri la cui legislazione in materia di sicu­rezza sociale non prevede disposizioni per detti termini vaglias­sero l’opportunità di adottarle e comunicarle come necessario alle persone interessate.

(8) Gli Stati membri, le loro autorità competenti e le istituzioni di sicurezza sociale dovrebbero avere la possibilità di concordare tra loro procedure semplificate e disposizioni amministrative giudi­cate più efficaci e meglio adatte al contesto dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale. Tuttavia, tali disposizioni non dovrebbero ledere i diritti delle persone cui si applica il regolamento (CE) n. 883/2004.

(9) La complessità inerente al settore della sicurezza sociale esige uno sforzo particolare di tutte le istituzioni degli Stati membri a favore delle persone assicurate per non penalizzare coloro che non abbiano trasmesso la loro domanda o talune informazioni all’istituzione che tratta la domanda secondo le regole e le pro­cedure di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 e al presente regolamento.

(10) Per la determinazione dell’istituzione competente, vale a dire quella la cui legislazione si applica o che è tenuta al pagamento di alcune prestazioni, la situazione di una persona assicurata e dei suoi familiari deve essere esaminata dalle istituzioni di più Stati membri. Per garantire la protezione della persona interessata per la durata di questi scambi indispensabili tra le istituzioni, è op­portuno prevedere la sua affiliazione provvisoria a una legisla­zione di sicurezza sociale.

(11) Gli Stati membri dovrebbero cooperare nel determinare il luogo di residenza delle persone a cui si applicano il presente regola­mento e il regolamento (CE) n. 883/2004 e, in caso di controversia, dovrebbero tener conto di tutti i relativi criteri per risolvere la questione. Questi possono comprendere i criteri di cui all’articolo di riferimento del presente regolamento.

(12) Numerose misure e procedure previste dal presente regolamento sono dirette ad accrescere la trasparenza circa i criteri che le istituzioni degli Stati membri devono applicare nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004. Tali misure e procedure risultano dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità eu­ropee, dalle decisioni della commissione amministrativa e dall’esperienza di oltre trent’anni d’applicazione del coordina­mento dei regimi di sicurezza sociale nel quadro delle libertà fondamentali previste dal trattato.

(13) Il presente regolamento prevede misure e procedure intese a pro­muovere la mobilità dei lavoratori dipendenti e dei disoccupati. I lavoratori frontalieri in disoccupazione completa possono mettersi a disposizione dell’ufficio del lavoro sia nello Stato membro di residenza sia nello Stato membro in cui hanno lavorato da ultimo. Tuttavia, essi dovrebbero aver diritto a prestazioni unicamente dallo Stato membro di residenza.

(14) Sono necessarie regole e procedure specifiche per definire la legislazione applicabile per prendere in considerazione nei vari Stati membri i periodi in cui la persona assicurata si è dedicata alla cura dei figli.

(15) Alcune procedure dovrebbero anche rispecchiare l’esigenza di una ripartizione equilibrata degli oneri tra gli Stati membri. In particolare nel settore della malattia, tali procedure dovrebbero tenere conto della posizione degli Stati membri che sostengono i costi delle prestazioni concesse alle persone assicurate nell’am­bito del proprio sistema sanitario e della posizione degli Stati membri le cui istituzioni sostengono l’onere finanziario delle pre­ stazioni in natura di cui fruiscono i loro assicurati in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono.

(16) Nel quadro specifico del regolamento (CE) n. 883/2004, devono essere chiarite le condizioni di rimborso delle spese legate a prestazioni di malattia in natura nel quadro di «cure program­mate», vale a dire cure a cui una persona assicurata si sottopone in uno Stato membro diverso da quello nel quale è assicurata o risiede. Gli obblighi della persona assicurata relativi alla domanda di un’autorizzazione preventiva dovrebbero essere precisati, come dovrebbero essere precisati pure gli obblighi dell’istituzione nei confronti del paziente per quanto riguarda le condizioni dell’au­torizzazione. È opportuno anche precisare gli effetti di un’auto­rizzazione sulla presa in carico delle cure ricevute in un altro Stato membro.

(17) Il presente regolamento e, in particolare, le disposizioni relative alla dimora al di fuori dello Stato membro competente e alle cure programmate, non dovrebbero ostare all’applicazione di disposi­zioni nazionali più favorevoli, in particolare con riguardo al rim­borso di spese sostenute in un altro Stato membro.

(18) Procedure più vincolanti per abbreviare i termini di pagamento dei crediti tra le istituzioni degli Stati membri sono essenziali per mantenere la fiducia negli scambi e rispondere all’esigenza di corretta gestione che s’impone ai regimi di sicurezza sociale degli Stati membri. Occorrerebbe dunque rafforzare le procedure rela­tive al trattamento dei crediti nel contesto delle prestazioni di malattia e di disoccupazione.

(19) Le procedure tra le istituzioni per l’assistenza reciproca nel recu­pero dei crediti di sicurezza sociale dovrebbero essere rafforzate per assicurare un recupero più efficace e il buon funzionamento delle norme di coordinamento. Il recupero efficace è anche un mezzo per prevenire e affrontare abusi e frodi e un modo per garantire la sostenibilità dei regimi di sicurezza sociale. Ciò im­plica l’adozione di nuove procedure prendendo a riferimento al­cune disposizioni della direttiva 2008/55/CE del Consiglio, del 26 maggio 2008, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure

Queste nuove procedure di recupero dovrebbero essere riesaminate alla luce dell’esperienza dopo cinque anni di appli­cazione e, se necessario, adeguate, in particolare per accertarsi che siano pienamente applicabili.

(20) Ai fini delle disposizioni in materia di assistenza reciproca rela­tive al recupero delle prestazioni attribuite ma non dovute, al recupero di versamenti e contributi provvisori e alla compensa­zione e assistenza nel recupero, la giurisdizione dello Stato mem­bro cui è stata rivolta la richiesta è limitata alle azioni riguardanti i provvedimenti esecutivi. Ogni altra azione rientra nella giuri­sdizione dello Stato membro richiedente.

(21) I provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro cui è stata rivolta la richiesta non implicano il riconoscimento da parte di tale Stato membro della consistenza o del fondamento del credito.

(22) L’informazione delle persone interessate sui loro diritti e i loro obblighi è un elemento essenziale di una relazione di fiducia con le autorità competenti e le istituzioni degli Stati membri. L’infor­mazione dovrebbe includere orientamenti sulle procedure ammi­nistrative. Le persone interessate possono comprendere, a seconda della situazione, gli assicurati, i loro familiari e/o i loro superstiti o altre persone.

(23) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’ado­zione di misure di coordinamento per garantire l’esercizio effet­tivo della libera circolazione delle persone, non può essere rea­lizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al prin­cipio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24) Il presente regolamento dovrebbe sostituire il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 rela­tivo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della

IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Definizioni

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni se­guenti:

a) «regolamento di base»: il regolamento (CE) n. 883/2004;

b) «regolamento di applicazione»: il presente regolamento; e

c) le definizioni contenute nel regolamento di base.

2. In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, si applicano le seguenti definizioni:

a) «punto d’accesso»: entità che svolge le funzioni di:

i) punto di contatto elettronico;

ii) inoltro automatico in base all’indirizzo; e

iii) inoltro intelligente sulla base di programmi informatici che con­sentono controllo e inoltro automatici (ad esempio, un’applica­zione di intelligenza artificiale) e/o dell’intervento umano;

b) «organismo di collegamento»: qualsiasi organismo designato dall’au­torità competente di uno Stato membro, per uno o più dei settori di sicurezza sociale di cui all’articolo 3 del regolamento di base, avente la funzione di rispondere alle domande di informazioni e di assi­stenza ai fini dell’applicazione del regolamento di base e del rego­lamento di applicazione e di assolvere i compiti attribuitigli dal titolo IV del regolamento di applicazione;

c) «documento»: un insieme di dati, su qualsiasi supporto, strutturati in modo da poter essere scambiati per via elettronica, la cui comunica­zione è necessaria per il funzionamento del regolamento di base e del regolamento di applicazione;

d) «documento elettronico strutturato»: ogni documento strutturato in uno dei formati destinati allo scambio elettronico di informazioni tra gli Stati membri;

e) «trasmissione per via elettronica»: la trasmissione di dati mediante apparecchiature elettroniche per l’elaborazione dei dati (compresa la compressione digitale) via cavo, radio, o mediante tecnologie ottiche od ogni altro mezzo elettromagnetico;

f) «commissione di controllo dei conti»: l’organismo di cui all’articolo 74 del regolamento di base.

Articolo 2

Ambito di applicazione e modalità degli scambi tra le istituzioni

1. Ai fini del regolamento di applicazione, gli scambi tra le autorità e le istituzioni degli Stati membri e le persone cui si applica il regola­mento di base si fondano sui principi del servizio pubblico, dell’effi­cienza, dell’assistenza attiva, della rapidità e dell’accessibilità, anche elettronica, in particolare per i disabili e gli anziani.

2. Le istituzioni si forniscono o si scambiano senza indugio tutti i dati necessari per accertare e determinare i diritti e gli obblighi delle persone cui si applica il regolamento di base. La comunicazione di questi dati tra le istituzioni degli Stati membri si effettua direttamente o indirettamente tramite gli organismi di collegamento.

3. Se una persona ha presentato per errore informazioni, documenti o domande a un’istituzione operante nel territorio di uno Stato membro che non è quello in cui è ubicata l’istituzione designata conformemente al regolamento di applicazione, tali informazioni, documenti o domande sono ritrasmessi senza indugio dalla prima istituzione all’istituzione designata a norma del regolamento di applicazione, indicando la data in cui erano stati presentati inizialmente. Detta data è vincolante anche per la seconda istituzione. Tuttavia, le istituzioni di uno Stato membro non sono ritenute responsabili, né si considera che esse abbiano adottato una decisione per il semplice fatto di non aver agito a causa di ritardi nella trasmissione di informazioni, documenti o domande da parte delle istituzioni di altri Stati membri.

4. Se la comunicazione dei dati avviene indirettamente tramite l’or­ganismo di collegamento dello Stato membro di destinazione, i termini per la risposta alle domande decorrono dalla data in cui tale organismo riceve la domanda, come se questa fosse stata ricevuta dall’istituzione dello Stato membro in questione.

Articolo 3

Ambito d’applicazione e modalità degli scambi tra gli interessati e le

istituzioni

1. Gli Stati membri provvedono a che siano messe a disposizione delle persone interessate le informazioni necessarie per segnalare loro i cambiamenti introdotti dal regolamento di base e dal regolamento di applicazione in modo da permettere loro di far valere i loro diritti. Essi forniscono altresì servizi di facile fruizione da parte degli utenti.

2. La persona cui si applica il regolamento di base è tenuta a comu­nicare all’istituzione competente le informazioni, i documenti o le cer­tificazioni necessari per stabilire la sua situazione o quella dei suoi familiari, per stabilire o mantenere i suoi diritti e i suoi obblighi e per determinare la legislazione applicabile e gli obblighi che questa le impone.

3. In sede di raccolta, trasmissione o trattamento di dati a norma della propria legislazione ai fini dell’applicazione del regolamento di base, gli Stati membri garantiscono che le persone interessate possano esercitare pienamente i loro diritti per quanto concerne la tutela dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di pro­tezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati a ca­rattere personale e alla libera circolazione di tali dati.

4. Per quanto necessario all’applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione, le istituzioni competenti inoltrano in­formazioni e rilasciano documenti agli interessati senza indugio e in ogni caso entro i termini prescritti dal regime di sicurezza sociale dello Stato membro in questione.

L’istituzione competente notifica al richiedente che risiede o dimora in un altro Stato membro la propria decisione direttamente o tramite l’or­ganismo di collegamento dello Stato membro di residenza o di dimora.

Se rifiuta di erogare prestazioni ne specifica le ragioni, indica le possi­bilità di ricorso e i termini concessi per le impugnazioni. Copia della decisione è trasmessa ad altre istituzioni interessate.

Articolo 4

Formato e modalità degli scambi di dati

1. La commissione amministrativa stabilisce la struttura, il contenuto, il formato e dettagliate modalità per lo scambio dei documenti e dei documenti elettronici strutturati.

2. La trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di colle­gamento avviene per via elettronica, direttamente o indirettamente tra­mite i punti di accesso, in un quadro sicuro comune in grado di garan­tire la riservatezza e la protezione degli scambi di dati.

3. Nelle comunicazioni con gli interessati le istituzioni competenti utilizzano le modalità appropriate per ciascun caso, privilegiando, per quanto possibile, la via elettronica. La commissione amministrativa sta­bilisce le modalità pratiche cui attenersi per trasmettere all’interessato le informazioni, i documenti o le decisioni in questione per via elettronica.

Articolo 5

Valore giuridico dei documenti e delle certificazioni rilasciati in un

altro Stato membro

1. I documenti rilasciati dall’istituzione di uno Stato membro che attestano la situazione di una persona ai fini dell’applicazione del rego­lamento di base e del regolamento di applicazione, nonché le certifica­zioni su cui si è basato il rilascio dei documenti, sono accettati dalle istituzioni degli altri Stati membri fintantoché essi non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato membro in cui sono stati rilasciati.

2. In caso di dubbio sulla validità del documento o sull’esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l’istituzione dello Stato membro che riceve il documento chiede all’istituzione emittente i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro del documento. L’istituzione emittente riesamina i motivi che hanno determinato l’emissione del documento e, se necessario, procede al suo ritiro.

3. A norma del paragrafo 2, in caso di dubbio sulle informazioni fornite dalla persona interessata, sulla validità del documento o sulle certificazioni o sull’esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni chevi figurano, l’istituzione del luogo di dimora o di residenza procede, qualora le sia possibile, su richiesta dell’istituzione competente, alle verifiche necessarie di dette informazioni o detto documento.

4. In mancanza di accordo tra le istituzioni interessate, la questione può essere sottoposta alla commissione amministrativa, per il tramite delle autorità competenti, non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui l’istituzione che ha ricevuto il documento ha sottoposto la sua richiesta. La commissione amministrativa cerca una conciliazione dei punti di vista entro i sei mesi successivi alla data in cui la questione le è stata sottoposta.

Articolo 6

Applicazione provvisoria di una legislazione e concessione

provvisoria di prestazioni

1. Salvo disposizione contraria del regolamento di applicazione, in caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri sulla determinazione della legislazione applicabile, la persona interessata è soggetta in via provvisoria alla legislazione di uno di tali Stati membri, secondo un ordine stabilito nel modo seguente:

a) la legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita effetti­vamente la sua attività professionale, subordinata o autonoma, se questa è esercitata in un solo Stato membro;

b) la legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona vi esercita una parte delle sue attività o se essa non esercita nessuna attività subordinata o autonoma;

c) la legislazione dello Stato membro di cui è stata chiesta in primo luogo l’applicazione se la persona esercita una o più attività in due o più Stati membri.

2. In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri circa la determinazione dell’istituzione chia­mata ad erogare le prestazioni in denaro o in natura, l’interessato che potrebbe avere diritto a prestazioni in assenza di contestazioni fruisce provvisoriamente delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall’istituzione del luogo di residenza o, se l’interessato non risiede nel territorio di uno degli Stati membri in causa, delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall’istituzione a cui la domanda è stata presentata in primo luogo.

3. In mancanza di accordo tra le istituzioni o le autorità interessate, la questione può essere sottoposta alla commissione amministrativa, per il tramite delle autorità competenti, non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui si è sorta la divergenza dei punti di vista di cui al paragrafo 1 o 2. La commissione amministrativa cerca di conciliare i punti di vista entro i sei mesi successivi alla data in cui la questione le è sottoposta.

4. Quando è stabilito che la legislazione applicabile non è quella dello Stato membro nel quale ha avuto luogo l’affiliazione provvisoria, o se l’istituzione che ha concesso le prestazioni in via provvisoria non era l’istituzione competente, l’istituzione identificata come competente è considerata tale con effetto retroattivo, come se la divergenza dei punti di vista non fosse esistita, al più tardi a decorrere dalla data dell’affi­liazione provvisoria o della prima concessione provvisoria delle presta­zioni in causa.

Se necessario, l’istituzione individuata come competente e l’istitu­zione che ha versato le prestazioni in denaro a titolo provvisorio o che ha ricevuto i contributi a titolo provvisorio regola la situazione finan­ziaria della persona interessata per quanto riguarda i contributi e le prestazioni in denaro versate a titolo provvisorio, se del caso, a norma del titolo IV, capitolo III del regolamento di applicazione.

L’istituzione competente rimborsa, a norma del titolo IV del regola­mento di applicazione, le prestazioni in natura concesse provvisoria­mente da un’istituzione a norma del paragrafo 2.

Articolo 7

Calcolo provvisorio delle prestazioni e dei contributi

1. Salvo disposizione contraria del regolamento di applicazione, lad­dove una persona abbia diritto ad una prestazione o sia tenuta a versare un contributo a norma del regolamento di base e l’istituzione compe­tente non disponga di tutti gli elementi sulla situazione in un altro Stato membro che permettono il calcolo definitivo dell’importo di tale pre­stazione o contributo, detta istituzione concede la prestazione su richie­sta dell’interessato o calcola il contributo in via provvisoria, se tale calcolo è possibile in base alle informazioni di cui detta istituzione dispone.

2. Un nuovo calcolo della prestazione o del contributo in causa è effettuato una volta che sono stati forniti all’istituzione interessata tutte le certificazioni o documenti giustificativi necessari.

CAPO III

Altre disposizioni generali d’applicazione del regolamento di base

Articolo 8

Accordi amministrativi tra due o più Stati membri

1. Le disposizioni del regolamento di applicazione sostituiscono quelle degli accordi inerenti all’applicazione delle convenzioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base, ad eccezione delle disposizioni degli accordi inerenti alle convenzioni di cui all’allegato II del regolamento di base, purché le disposizioni di tali accordi siano iscritte nell’allegato 1 del regolamento di applicazione.

2. Gli Stati membri possono concludere tra loro, se necessario, ac­cordi inerenti all’applicazione di convenzioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, purché essi non ledano i diritti e gli obblighi degli interessati e siano iscritti nell’allegato 1 del regola­mento di applicazione.

Articolo 9

Altre procedure tra autorità e istituzioni

1. Due o più Stati membri, o le loro autorità competenti, possono concordare procedure diverse da quelle previste dal regolamento di applicazione, purché esse non ledano i diritti o gli obblighi degli inte­ressati.

Gli accordi conclusi a tale scopo sono portati a conoscenza della commissione amministrativa ed elencati nell’allegato 1 del regolamento di applicazione.

3. Le disposizioni contenute negli accordi di applicazione conclusi tra due o più Stati membri aventi scopo identico o analogo a quelli di cui al paragrafo 2, che sono in vigore il giorno precedente l’entrata in vigore del regolamento di applicazione e figurano nell’allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72, continuano ad applicarsi alle relazioni tra tali Stati membri, purché esse figurino altresì nell’allegato 1 del rego­lamento di applicazione.

Articolo 10

Clausole anti-cumulo

Fatte salve le altre disposizioni del regolamento di base, quando pre­stazioni dovute a norma della legislazione di due o più Stati membri sono ridotte, sospese o soppresse su base reciproca, gli importi che non sarebbero pagati in caso d’applicazione rigorosa delle clausole di ridu­zione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione degli Stati membri interessati sono divisi per il numero di prestazioni oggetto di riduzione, sospensione o soppressione.

Articolo 11

Elementi per la determinazione della residenza

1. In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni di due o più Stati membri circa la determinazione della residenza di una persona cui si applica il regolamento di base, tali istituzioni stabiliscono di comune accordo quale sia il centro degli interessi della persona in causa, in base ad una valutazione globale di tutte le informazioni relative a fatti per­tinenti, fra cui se del caso:

a) durata e continuità della presenza nel territorio degli Stati membri in questione;

b) la situazione dell’interessato tra cui:

i) la natura e le caratteristiche specifiche di qualsiasi attività eser­citata, in particolare il luogo in cui l’attività è esercitata abitual­mente, la stabilità dell’attività e la durata di qualsiasi contratto di lavoro;

ii) situazione familiare e legami familiari;

iii) esercizio di attività non retribuita;

iv) per gli studenti, fonte del loro reddito;

v) alloggio, in particolare quanto permanente;

vi) Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.

2. Quando la valutazione dei diversi criteri basati sui pertinenti fatti di cui al paragrafo 1 non permette alle istituzioni di accordarsi, la volontà della persona, quale risulta da tali fatti e circostanze, in parti­colare le ragioni che la hanno indotta a trasferirsi, è considerata deter­minante per stabilire il suo luogo di residenza effettivo.

Articolo 12

Totalizzazione dei periodi

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 del regolamento di base, l’istituzione competente si rivolge alle istituzioni degli Stati membri alla cui legislazione l’interessato è stato parimenti soggetto per determinare tutti i periodi maturati sotto la loro legislazione.

2. I rispettivi periodi di assicurazione, di attività subordinata, di atti­vità autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di uno Stato membro si aggiungono a quelli maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, nella misura necessaria ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 del regolamento di base, a condizione che tali periodi non si sovrappongano.

3. Quando un periodo di assicurazione o di residenza maturato a titolo di assicurazione obbligatoria sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo di assicurazione maturato a titolo di un’assicurazione volontaria o facoltativa continuata sotto la legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione solo il periodo maturato a titolo di un’assicurazione obbligatoria.

4. Quando un periodo di assicurazione o di residenza diverso da un periodo assimilato maturato sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo assimilato in forza della legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione solo il periodo diverso da un periodo assimilato.

5. Ogni periodo assimilato in forza della legislazione di due o più Stati membri è preso in considerazione soltanto dall’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione l’interessato è stato soggetto a titolo obbligatorio da ultimo, prima di detto periodo. Nel caso in cui l’inte­ressato non sia stato soggetto a titolo obbligatorio alla legislazione di uno Stato membro prima di detto periodo, quest’ultimo è preso in considerazione dall’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione l’interessato è stato soggetto a titolo obbligatorio per la prima volta dopo detto periodo.

6. Nel caso in cui non sia possibile determinare in modo preciso l’epoca alla quale taluni periodi di assicurazione o di residenza sono stati maturati sotto la legislazione di uno Stato membro, si presume che tali periodi non si sovrappongano a periodi di assicurazione o di resi­denza maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro e di essi si tiene conto, se vantaggioso per l’interessato, nella misura in cui possono utilmente essere presi in considerazione.

Articolo 13

Regole di conversione dei periodi

1. Quando i periodi maturati sotto la legislazione di uno Stato mem­bro sono espressi in unità diverse da quelle previste dalla legislazione di un altro Stato membro, la conversione necessaria ai fini della totalizza­zione a norma dell’articolo 6 del regolamento di base si effettua se­condo le regole seguenti:

a) l’istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione è stato maturato il periodo comunica quale periodo debba essere utilizzato come base per la conversione;

b) per i regimi in cui i periodi sono espressi in giorni, la conversione da giorni ad altre unità o viceversa, così come la conversione fra regimi diversi basati sui giorni, si calcola secondo la tabella seguente:

Regime ba­sato su un giorno equivale a una setti­mana equi­vale a un mese equivale a un trimestre equivale a n. massimo di giorni in un anno ci­vile

5 giorni 9 ore 5 giorni 22 giorni 66 giorni 264 giorni

6 giorni 8 ore 6 giorni 26 giorni 78 giorni 312 giorni

7 giorni 6 ore 7 giorni 30 giorni 90 giorni 360 giorni

c) per i regimi in cui i periodi sono espressi in unità diverse dai giorni:

i) tre mesi o tredici settimane sono equivalenti a un trimestre e viceversa;

ii) un anno è equivalente a quattro trimestri, 12 mesi o 52 settimane e viceversa;

iii) per la conversione delle settimane in mesi, e viceversa, le setti­mane e i mesi sono convertiti in giorni secondo le regole ap­plicabili ai regimi basati su sei giorni di cui alla tabella alla lettera b);

d) per i periodi espressi in frazioni, le cifre sono convertite con appros­simazione per difetto all’unità intera più vicina, applicando le regole di cui alle lettere b) e c). Le frazioni di anno sono convertite in mesi a meno che il regime in causa non sia basato sui trimestri;

e) Se dalla conversione di cui al presente paragrafo risulta una frazione di unità, il risultato è approssimato per eccesso all’unità intera più vicina.

2. L’applicazione del paragrafo 1 non può avere per effetto di deter­minare, per l’insieme dei periodi maturati nel corso dell’anno civile, un totale superiore al numero di giorni indicato nell’ultima colonna della tabella riportata nel paragrafo 1, lettera b), 52 settimane, 12 mesi o quattro trimestri.

Se i periodi da convertire equivalgono al totale annuo massimo dei periodi a norma della legislazione dello Stato membro in cui sono stati maturati, l’applicazione del paragrafo 1 non può dare come risultato, nell’arco di un anno civile, periodi più brevi del possibile totale annuo massimo dei periodi previsto da detta legislazione.

3. La conversione è effettuata in un’unica operazione che copre tutti i periodi comunicati come dato aggregato oppure è effettuata per ogni singolo anno, se i periodi sono stati comunicati su base annua.

4. Quando un’istituzione comunica periodi espressi in giorni, essa indica contestualmente se il regime da essa gestito si basa su cinque, sei o sette giorni.

TITOLO II

DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Articolo 14

Precisazioni relative agli articoli 12 e 13 del regolamento di base

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, del regola­mento di base, per «persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitual­mente la sua attività ed è da questo distaccata per svolgervi un lavoro per suo conto in un altro Stato membro» si intende anche una persona assunta nella prospettiva di tale distacco in un altro Stato membro, purché, immediatamente prima dell’inizio del rapporto di lavoro in que­stione, la persona interessata fosse già soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro è stabilito.

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, del regola­mento di base, per un datore di lavoro «che vi esercita abitualmente le sue attività» si intende un datore di lavoro che svolge normalmente attività sostanziali, diverse dalle mere attività di gestione interna, nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito, tenendo conto di tutti i criteri che caratterizzano le attività dell’impresa in questione. I criteri applicati devono essere adatti alle caratteristiche specifiche di ciascun datore di lavoro e alla effettiva natura delle attività svolte.

3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regola­mento di base, per persona «che esercita abitualmente un’attività lavo­rativa autonoma» si intende una persona che svolge abitualmente attività sostanziali nel territorio dello Stato membro in cui è stabilita. Più pre­cisamente, la persona deve aver già svolto la sua attività per un certo tempo prima della data in cui intende valersi delle disposizioni di detto articolo e, nel periodo in cui svolge temporaneamente un’attività in un altro Stato membro, deve continuare a soddisfare nello Stato membro in cui è stabilita i requisiti richiesti per l’esercizio della sua attività, al fine di poterla riprendere al suo ritorno.

4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regola­mento di base, il criterio per determinare se l’attività che un lavoratore autonomo si reca a svolgere in un altro Stato membro sia «affine» all’attività lavorativa autonoma abitualmente esercitata è quello della effettiva natura dell’attività e non della qualificazione di attività subor­dinata o autonoma attribuita eventualmente a tale attività dall’altro Stato membro.

5. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regola­mento di base, per persona «che esercita abitualmente un’attività subor­dinata in due o più Stati membri» si intende in particolare una persona che:

a) pur mantenendo un’attività in uno Stato membro, esercita contem­poraneamente un’attività distinta in uno o più Stati membri diversi, a prescindere dalla durata o dalla natura di tale attività distinta;

b) esercita continuativamente, a fasi alterne, attività, escluse quelle mar­ginali, in due o più Stati membri, a prescindere dalla frequenza o dalla regolarità delle fasi alterne.

6. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regola­mento di base, per persona «che esercita abitualmente un’attività lavo­rativa autonoma in due o più Stati membri» si intende in particolare una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, una o più attività lavorative autonome distinte, a prescindere dalla loro natura, in due o più Stati membri.

7. Per distinguere le attività di cui ai paragrafi 5 e 6 dalle situazioni descritte all’articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, è determinante la durata dell’attività svolta in uno o più Stati membri diversi (se abbia carattere permanente o piuttosto carattere puntuale e temporaneo). A tal fine, viene effettuata una valutazione globale di tutti i fatti pertinenti tra cui, in particolare, nel caso di un lavoratore subordinato, il luogo di lavoro definito nel contratto di lavoro.

8. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del re­golamento di base, per «parte sostanziale di un’attività subordinata o autonoma» esercitata in uno Stato membro si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell’insieme delle at­tività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti neces­sariamente della parte principale di tali attività.

Per stabilire se una parte sostanziale delle attività sia svolta in un dato Stato membro, valgono i seguenti criteri indicativi:

a) per l’attività subordinata, l’orario di lavoro e/o la retribuzione;

b) per l’attività autonoma, il fatturato, l’orario di lavoro, il numero di servizi prestati e/o il reddito.

Nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25 % di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro in questione.

9. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, il «centro di interessi» delle attività di un lavoratore autonomo è determinato prendendo in considerazione tutti gli elementi che compongono le sue attività professionali, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività dell’in­teressato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate, il numero di servizi prestati e la volontà dell’interessato quale risulta da tutte le circostanze.

10. Per determinare la legislazione applicabile a norma dei paragrafi 8 e 9, le istituzioni interessate tengono conto della situazione proiettata nei successivi dodici mesi civili.

11. Nel caso in cui una persona eserciti un’attività subordinata in due o più Stati membri per conto di un datore di lavoro stabilito fuori del territorio dell’Unione e risieda in uno Stato membro senza esercitarvi un’attività sostanziale, tale persona è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza.

Articolo 15

Procedure per l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettere b)

e d), dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 12 del regolamento

di base (sulla comunicazione di informazioni alle istituzioni

interessate)

1. Salva disposizione contraria dell’articolo 16 del regolamento di applicazione, qualora la persona eserciti un’attività in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente a norma del titolo II del rego­lamento di base, il datore di lavoro o, per la persona che non esercita un’attività subordinata, l’interessato ne informa, se possibile preventiva­mente, l’istituzione competente dello Stato membro la cui la legislazione è applicabile. Detta istituzione senza indugio rende disponibili le infor­mazioni relative alla legislazione applicabile all’interessato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera b), o dell’articolo 12 del regola­mento di base, alla persona interessata e all’istituzione designata dall’au­torità competente dello Stato membro in cui è svolta l’attività.

2. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis alle persone cui si applica l’articolo 11, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di base.

3. Il datore di lavoro considerato tale a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, che ha un lavoratore a bordo di una nave battente bandiera di un altro Stato membro, ne informa, se possibile preventivamente, l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile. Detta istituzione senza indugio rende disponibili le informazioni relative alla legislazione applicabile all’inte­ressato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, all’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di cui batte bandiera la nave a bordo della quale il lavoratore subordinato esercita l’attività.

Articolo 16

Procedura per l’applicazione dell’articolo 13 del regolamento di

base

1. La persona che esercita attività in due o più Stati membri ne informa l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di residenza.

2. L’istituzione designata del luogo di residenza determina senza indugio la legislazione applicabile all’interessato, tenuto conto dell’articolo 13 del regolamento di base e dell’articolo 14 del regola­mento di applicazione. Tale determinazione iniziale è provvisoria. L’isti­tuzione ne informa le istituzioni designate di ciascuno Stato membro in cui un’attività è esercitata.

3. La determinazione provvisoria della legislazione applicabile, pre­vista al paragrafo 2, diventa definitiva entro due mesi dalla data in cui essa è comunicata alle istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati ai sensi del paragrafo 2, salvo che la legislazione sia già stata definitivamente determinata in base al paragrafo 4, o nel caso in cui almeno una delle istituzioni interessate informi l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato mem­bro di residenza, entro la fine di tale periodo di due mesi, che non può ancora accettare la determinazione o che ha parere diverso al riguardo.

4. Quando un’incertezza sull’identificazione della legislazione appli­cabile richiede contatti tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri, su richiesta di una o più istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati o delle autorità competenti stesse, la legislazione applicabile all’interessato è determinata di comune accordo, tenuto conto dell’articolo 13 del regolamento di base e delle pertinenti disposizioni dell’articolo 14 del regolamento di applicazione.

In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o autorità competenti interessate, le stesse cercano un accordo conformemente alle condizioni sopra indicate e si applica l’articolo 6 del regolamento di applicazione.

5. L’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è determinata quale applicabile in via provvisoria o definitiva ne informa immediatamente l’interessato.

Se l’interessato omette di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, il presente articolo si applica su iniziativa dell’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di residenza non appena sia informata della situazione dell’interessato, eventualmente tramite un’altra istituzione interessata.

Articolo 17

Procedura per l’applicazione dell’articolo 15 del regolamento di

base

L’agente contrattuale delle Comunità europee esercita il diritto di op­zione di cui all’articolo 15 del regolamento di base al termine del contratto di lavoro. L’autorità abilitata a concludere il contratto informa l’istituzione designata dello Stato membro per la cui legislazione l’agente contrattuale delle Comunità europee ha optato.

Articolo 18

Procedura per l’applicazione dell’articolo 16 del regolamento di base

Le richieste, da parte del datore di lavoro o dell’interessato, di deroghe agli articoli da 11 a 15 del regolamento di base sono sottoposte, se possibile preventivamente, all’autorità competente o all’organismo desi­gnato dall’autorità competente dello Stato membro di cui il lavoratore subordinato o l’interessato chiede di applicare la legislazione.

Articolo 19

Informazione agli interessati e ai datori di lavoro

1. L’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione diventa applicabile a norma del titolo II del regolamento di base informa l’interessato e, se del caso, il suo o i suoi datori di lavoro, degli obblighi previsti da tale legislazione. Essa fornisce loro l’aiuto necessario all’espletamento delle formalità richieste da tale legislazione.

2. Su richiesta della persona interessata o del datore di lavoro, l’isti­tuzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del titolo II del regolamento di base fornisce un attestato del fatto che tale legislazione è applicabile e indica, se del caso, fino a quale data e a quali condizioni.

Articolo 20

Cooperazione tra istituzioni

1. Le istituzioni interessate comunicano all’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile alla persona in forza del titolo II del regolamento di base le informazioni necessarie richieste per determinare la data in cui tale legislazione diventa appli­cabile e i contributi che la persona e il suo o i suoi datori di lavoro sono tenuti a versare a titolo di tale legislazione.

2. L’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione diventa applicabile alla persona a norma del titolo II del regolamento di base rende disponibile l’informazione, indicando la data da cui de­corre l’applicazione di tale legislazione, all’istituzione designata dall’au­torità competente dello Stato membro alla cui legislazione la persona era soggetta da ultimo.

Articolo 21

Obblighi del datore di lavoro

1. Un datore di lavoro la cui sede o il cui luogo d’attività si trova al di fuori dello Stato membro competente adempie agli obblighi previsti dalla legislazione applicabile al suo lavoratore subordinato, in partico­lare all’obbligo di versare i contributi previsti da tale legislazione, come se la sua sede o il suo luogo d’attività fosse situato nello Stato membro competente.

2. Il datore di lavoro il cui luogo d’attività non è situato nello Stato membro la cui legislazione è applicabile e il lavoratore subordinato possono convenire che quest’ultimo adempia per conto del datore di lavoro agli obblighi che a questi spettano per quanto riguarda il versa­mento dei contributi, fatti salvi gli obblighi di base del datore di lavoro. Il datore di lavoro notifica tale accordo all’istituzione competente del suddetto Stato membro.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI LE VARIE CATEGORIE

DI PRESTAZIONI

CAPO I

Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate

Articolo 22

Disposizioni generali di applicazione

1. Le autorità o istituzioni competenti provvedono a che siano messe a disposizione delle persone assicurate le informazioni necessarie riguar­danti le procedure e le condizioni di concessione delle prestazioni in natura quando tali prestazioni sono ricevute nel territorio di uno Stato membro diverso da quello dell’istituzione competente.

2. Fatto salvo l’articolo 5, lettera a), del regolamento di base, uno Stato membro può diventare responsabile delle spese sostenute per le prestazioni a norma dell’articolo 22 del regolamento di base solo se la persona assicurata ha presentato richiesta di pensione ai sensi della legislazione di questo Stato membro, o a norma degli articoli da 23 a 30 del regolamento di base, percepisce una pensione ai sensi della legislazione di questo Stato membro.

Articolo 23

Regime applicabile in caso di pluralità di regimi nello Stato membro

di residenza o di dimora

Se la legislazione dello Stato membro di residenza o di dimora contem­pla più di un regime d’assicurazione malattia, maternità e paternità per più di una categoria di persone assicurate, le disposizioni applicabili ai sensi dell’articolo 17, dell’articolo 19, paragrafo 1, e degli articoli 20,

22, 24 e 26, del regolamento di base sono quelle della legislazione relativa al regime generale dei lavoratori subordinati.

Articolo 24

Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro

competente

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 17 del regolamento di base, la persona assicurata e/o i suoi familiari sono tenuti a iscriversi presso l’istituzione del luogo di residenza. Un documento, rilasciato dall’auto­rità competente su richiesta della persona assicurata o dell’istituzione del luogo di residenza, attesta il diritto alle prestazioni in natura nel luogo di residenza.

2. Il documento di cui al paragrafo 1 rimane valido finché l’istitu­zione competente non informa l’istituzione del luogo di residenza del suo annullamento.

L’istituzione del luogo di residenza informa l’istituzione competente delle iscrizioni a cui ha proceduto ai sensi del paragrafo 1 e di eventuali modifiche o cancellazioni di tali iscrizioni.

3. Il presente articolo si applica mutatis mutandis alle persone di cui agli articoli 22, 24, 25 e 26, del regolamento di base.

Articolo 25

Dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro

competente

A) Procedura e ambito di applicazione del diritto

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 19 del regolamento di base la persona assicurata presenta al prestatore di cure mediche nello Stato di dimora un documento rilasciato dalla sua istituzione competente che attesta i diritti a prestazioni in natura. Se la persona assicurata non dispone di un siffatto documento, l’istituzione del luogo di dimora, su richiesta o se altrimenti necessario, si rivolge all’istituzione competente per ottenerlo.

2. Il documento attesta che la persona assicurata ha diritto a presta­zioni in natura alle condizioni di cui all’articolo 19 del regolamento di base secondo le stesse modalità applicabili alle persone assicurate in forza della legislazione dello Stato membro di dimora.

3. Le prestazioni in natura di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di base si riferiscono alle prestazioni in natura erogate nello Stato membro di dimora, conformemente alla legislazione di quest’ul­timo, che si rendono necessarie sotto il profilo medico affinché la per­sona assicurata non sia costretta a ritornare nello Stato membro compe­tente per ricevere le cure necessarie prima della conclusione prevista del suo soggiorno.

B) Procedura e modalità di presa in carico e di rimborso delle pre­stazioni in natura 4. Se la persona assicurata ha effettivamente sostenuto totalmente o in parte le spese delle prestazioni in natura erogate nel quadro dell’articolo 19 del regolamento di base e se la legislazione applicata dall’istituzione del luogo di dimora consente il rimborso di tali spese alla persona assicurata, quest’ultima può inoltrare domanda di rimborso all’istituzione del luogo di dimora. In tal caso, questa le rimborsa diret­tamente l’importo delle spese che corrispondono a tali prestazioni nei limiti e alle condizioni tariffarie di rimborso della sua legislazione.

Se il rimborso di tali spese non è stato richiesto direttamente presso l’istituzione del luogo di dimora, le spese sostenute sono rim­borsate alla persona interessata dall’istituzione competente secondo le tariffe di rimborso applicate dall’istituzione del luogo di dimora, oppure gli importi che sarebbero stati oggetto di rimborso all’istituzione del luogo di dimora, qualora fosse applicato l’articolo 62 del regolamento di applicazione nel caso in questione.

L’istituzione del luogo di dimora fornisce all’istituzione competente che ne fa richiesta le informazioni necessarie su dette tariffe o importi.

6. In deroga al paragrafo 5, l’istituzione competente può procedere al rimborso dei costi sostenuti nei limiti e alle condizioni tariffarie di rimborso previste dalla sua legislazione, a condizione che la persona assicurata acconsenta all’applicazione di questa disposizione.

7. Se la legislazione dello Stato membro di dimora non prevede rimborso a norma dei paragrafi 4 e 5 nel caso in questione, l’istituzione competente può rimborsare i costi in questione nei limiti e alle condi­zioni tariffarie di rimborso previste dalla sua legislazione senza il con­senso della persona assicurata.

8. Il rimborso alla persona assicurata in ogni caso non supera l’im­porto delle spese effettivamente sostenute.9. Nel caso di spese di importo rilevante, l’istituzione competente può versare alla persona assicurata un adeguato anticipo non appena quest’ultima presenta domanda di rimborso.

C) Familiari

10. I paragrafi da 1 a 9 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicurata.

Articolo 26

Cure programmate

A) Procedura di autorizzazione

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 20, paragrafo 1, del regola­mento di base la persona assicurata presenta all’istituzione del luogo di dimora un documento rilasciato dall’istituzione compente. Ai fini del presente articolo per istituzione competente si intende l’istituzione che sostiene le spese delle cure programmate; nei casi di cui all’articolo 20, paragrafo 4, e all’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di base, in cui le prestazioni in natura erogate nello Stato membro di residenza sono rimborsate in base ad importi forfettari, per istituzione competente si intende l’istituzione del luogo di residenza.

2. Se una persona assicurata non risiede nello Stato membro compe­tente, richiede l’autorizzazione all’istituzione del luogo di residenza, la quale la inoltra all’istituzione competente senza indugio.

In tal caso, l’istituzione del luogo di residenza certifica in una dichia­razione che le condizioni di cui alla seconda frase dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base sono soddisfatte nello Stato mem­bro di residenza.

L’istituzione competente può rifiutare di concedere l’autorizzazione ri­chiesta soltanto se, conformemente alla valutazione dell’istituzione del luogo di residenza, le condizioni di cui alla seconda frase dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base non sono soddi­sfatte nello Stato membro di residenza della persona assicurata, ovvero se le medesime cure possono essere prestate nello Stato membro com­petente stesso, entro un lasso di tempo giustificabile dal punto di vista medico, tenuto conto dell’attuale stato di salute e della prognosi della persona interessata.

L’istituzione competente informa della sua decisione l’istituzione del luogo di residenza. In mancanza di risposta entro i termini stabiliti dalla legislazione nazio­nale, l’autorizzazione dell’istituzione competente è considerata concessa.

3. Qualora un assicurato che non risieda nello Stato membro compe­tente necessiti di cure urgenti e vitali e l’autorizzazione non possa essere negata conformemente alla seconda frase dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base, l’autorizzazione è concessa dall’istituzione del luogo di residenza per conto dell’istituzione competente, che è informata immediatamente dall’istituzione del luogo di residenza.L’istituzione competente accetta gli accertamenti e le opzioni terapeuti­che dei medici concernenti la necessità di cure urgenti e vitali approvati dall’istituzione del luogo di residenza che rilascia l’autorizzazione.

4. In qualsiasi momento, nel corso della procedura di concessione dell’autorizzazione, l’istituzione competente conserva la facoltà di fare controllare la persona assicurata da un medico di sua scelta nello Stato membro di dimora o di residenza.

5. L’istituzione del luogo di dimora, fatta salva ogni decisione rela­tiva all’autorizzazione, informa l’istituzione competente se è medical­mente necessario integrare la cura coperta dall’autorizzazione già rila­sciata.

B) Assunzione a carico delle spese per le prestazioni in natura soste­nute dalla persona assicurata

6. Fatto salvo il paragrafo 7, si applica, mutatis mutandis, l’articolo 25, paragrafi 4 e 5, del regolamento di applicazione.

7. Se la persona assicurata ha effettivamente sostenuto totalmente o in parte le spese per le cure mediche autorizzate e le spese che l’istitu­zione competente è tenuta a rimborsare all’istituzione del luogo di di­mora o alla persona assicurata a norma del paragrafo 6 (spese effetti­vamente sostenute) sono inferiori alle spese che avrebbe sostenuto per le stesse cure nello Stato membro competente (spese figurative), l’istitu­zione competente rimborsa inoltre, a richiesta, le spese sostenute per le cure a concorrenza della differenza tra spese figurative e spese effetti­vamente sostenute. L’importo del rimborso non può tuttavia essere su­periore all’importo delle spese effettivamente sostenute dalla persona assicurata e può tener conto dell’importo che la persona assicurata avrebbe dovuto pagare se le cure fossero state prestate nello Stato membro competente.

C) Assunzione a carico delle spese per il viaggio e di soggiorno quale parte delle cure programmate

8. Nei casi in cui la legislazione nazionale dell’istituzione competente preveda il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno indissociabili del trattamento della persona assicurata l’istituzione se ne fa carico per la persona interessata e, se necessario, per una persona che deve ac­compagnarla qualora il trattamento in un altro Stato membro sia stato autorizzato.

D) Familiari

9. I paragrafi da 1 a 8 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicurata.

Articolo 27

Prestazioni in denaro relative all’incapacità al lavoro in caso di

dimora o di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato

membro competente

A) Procedura che deve seguire la persona assicurata

1. Se la legislazione dello Stato membro competente esige che la persona assicurata presenti un certificato per fruire di prestazioni in denaro relative all’incapacità al lavoro ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, la persona assicurata chiede al medico dello Stato membro di residenza che ha constatato il suo stato di salute di attestare la sua incapacità al lavoro e la durata probabile della stessa.

2. La persona assicurata trasmette il certificato all’istituzione compe­tente entro il termine stabilito dalla legislazione dello Stato membro competente.

3. Se i medici che somministrano le cure nello Stato membro di residenza non rilasciano i certificati di incapacità al lavoro e se tali certificati sono richiesti ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, la persona interessata si rivolge direttamente all’istituzione del luogo di residenza. Questa istituzione fa procedere immediatamente all’accertamento medico dell’incapacità al lavoro e alla compilazione del certificato di cui al paragrafo 1. Il certificato è trasmesso immediata­mente all’istituzione competente.

4. La trasmissione del documento di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non dispensa la persona assicurata dall’adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione applicabile, in particolare nei confronti del suo datore di lavoro. Se del caso, il datore di lavoro e/o l’istituzione competente possono chiamare il lavoratore a partecipare ad attività intese a promuo­vere e ad agevolare il suo ritorno al lavoro.

B) Procedura che deve seguire l’istituzione dello Stato membro di residenza

5. Su richiesta dell’istituzione competente, l’istituzione del luogo di residenza procede ai necessari controlli amministrativi o medici della persona assicurata conformemente alla legislazione applicata da quest’ultima istituzione. Il referto del medico che effettua il controllo, indicante in particolare la durata probabile dell’incapacità al lavoro, è trasmesso senza indugio dall’istituzione del luogo di residenza all’isti­tuzione competente.

C) Procedura che deve seguire l’istituzione competente

6. L’istituzione competente si riserva la facoltà di fare sottoporre la persona assicurata a controllo da parte di un medico di sua scelta.

7. Fatto salvo l’articolo 21, paragrafo 1, seconda frase, del regola­mento di base, l’istituzione competente versa le prestazioni in denaro direttamente alla persona interessata e ne avverte, se necessario, l’isti­tuzione del luogo di residenza.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, del regola­mento di base, le indicazioni del certificato d’incapacità al lavoro di una persona assicurata rilasciato in un altro Stato membro sulla base degli accertamenti sanitari effettuati dal medico o dall’istituzione hanno lo stesso valore legale di un certificato rilasciato nello Stato membro com­petente.

9. Se l’istituzione competente rifiuta le prestazioni in denaro, notifica la propria decisione alla persona assicurata e, allo stesso tempo, all’isti­tuzione del luogo di residenza.

D) Procedura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

10. I paragrafi da 1 a 9 si applicano mutatis mutandis qualora la persona assicurata dimori in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente.

Articolo 28

Prestazioni in denaro per l’assistenza di lungo periodo in caso di

dimora o di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato

membro competente

A) Procedura che deve seguire la persona assicurata

1. Per avere diritto a prestazioni in denaro per l’assistenza di lungo periodo ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, la persona assicurata si rivolge all’istituzione competente. Se necessario questa ne informa l’istituzione del luogo di residenza.

B) Procedura che deve seguire l’istituzione del luogo di residenza

2. Su richiesta dell’istituzione competente l’istituzione del luogo di residenza esamina le condizioni della persona assicurata in ordine all’esigenza di assistenza di lungo periodo. L’istituzione competente fornisce all’istituzione del luogo di residenza tutte le informazioni ne­cessarie per tale esame.

C) Procedura che deve seguire l’istituzione competente

3. Per stabilire in quale misura sia necessaria l’assistenza di lungo periodo l’istituzione competente ha facoltà di fare controllare la persona assicurata da un medico o altro esperto di sua scelta.

4. L’articolo 27, paragrafo 7, del regolamento di applicazione si applica mutatis mutandis.

D) Procedura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano mutatis mutandis qualora la persona assicurata dimori in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente.

E) Familiari

6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicurata.

Articolo 29

Applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base

Se lo Stato membro in cui l’ex lavoratore frontaliero ha esercitato da ultimo un’attività non è più lo Stato membro competente e se l’ex lavoratore frontaliero o un familiare vi si reca al fine di beneficiare di prestazioni in natura ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base, egli presenta all’istituzione del luogo di dimora un documento rilasciato dall’istituzione competente.

Articolo 30

Contributi del pensionato

Se una persona percepisce una pensione o rendita da più di uno Stato membro l’importo dei contributi prelevati su tutte le pensioni o rendite non è in alcun caso superiore all’importo che sarebbe dovuto da una persona che ricevesse pensioni o rendite del medesimo importo dallo Stato membro competente.

Articolo 31

Applicazione dell’articolo 34 del regolamento di base

A) Procedura che deve seguire l’istituzione competente

1. L’istituzione competente informa la persona interessata dell’esi­stenza della norma contenuta nell’articolo 34 del regolamento di base per quanto riguarda il non cumulo delle prestazioni. L’applicazione di tali norme garantisce alla persona che non risiede nello Stato membro competente il diritto a prestazioni di importo o valore totale almeno uguale a quello di cui potrebbe beneficiare se risiedesse in tale Stato membro.

2. L’istituzione competente informa altresì l’istituzione del luogo di residenza o di dimora del versamento di prestazioni in denaro per l’assi­stenza di lungo periodo qualora la legislazione che quest’ultima istitu­zione applica contempli prestazioni in natura per l’assistenza di lungo periodo incluse nell’elenco di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del rego­lamento di base.

B) Procedura che deve seguire l’istituzione del luogo di residenza o di dimora

3. Dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 2, l’istitu­zione del luogo di residenza o di dimora informa senza indugio l’isti­tuzione competente di eventuali prestazioni in natura per l’assistenza di lungo periodo erogata allo stesso scopo dall’istituzione stessa, in base alla propria legislazione, alla persona interessata, nonché della quota di rimborso applicabile.

4. La commissione amministrativa adotta, se del caso, le disposizioni di applicazione del presente articolo.

Articolo 32

Disposizioni di applicazione particolari

1. Qualora una persona o un gruppo di persone siano esonerate, a loro richiesta, dall’assicurazione obbligatoria contro le malattie e tali persone pertanto non siano coperte da un regime di assicurazione ma­lattia al quale si applichi il regolamento di base, l’istituzione di un altro Stato membro non diventa per il solo fatto di questo esonero responsa­bile del costo delle prestazioni in natura o in denaro concessi a tali persone o a un loro familiare ai sensi del titolo III, capitolo I del regolamento di base.

2. Per gli Stati membri di cui all’allegato 2, le disposizioni del titolo III, capitolo I, del regolamento di base che riguardano prestazioni in natura si applicano alle persone aventi diritto a prestazioni in natura esclusivamente in forza di un regime speciale applicabile ai pubblici dipendenti soltanto nella misura ivi indicata.

L’istituzione di un altro Stato membro non diventa per questo solo fatto responsabile del costo delle prestazioni in natura o in denaro concesse a queste persone o a un loro familiare.

3. Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 e i loro familiari, quando risiedono in uno Stato membro in cui il diritto a ricevere prestazioni in natura non sia subordinato a condizioni di assicurazione o di esercizio di un’attività subordinata o autonoma, sono tenute a pagare la totalità dei costi delle prestazioni in natura nel loro paese di residenza.

CAPO II

Prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali

Articolo 33

Diritto a prestazioni in natura e in denaro in caso di residenza o

dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro

competente

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 36 del regolamento di base, si applicano mutatis mutandis le procedure di cui agli articoli da 24 a 27 del regolamento di applicazione.

2. L’istituzione dello Stato membro di residenza o di dimora, se eroga prestazioni in natura speciali per infortuni sul lavoro e malattie professionali secondo la legislazione nazionale di detto Stato membro, ne informa senza indugio l’istituzione competente.

Articolo 34

Procedura in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali

sopravvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro

competente

1. Se un infortunio sul lavoro si verifica o una malattia professionale è diagnosticata per la prima volta in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, la dichiarazione o notifica dell’infortunio sul lavoro o della malattia professionale, qualora prevista dalla legislazione nazionale, è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato mem­bro competente, fatte salve, nel caso, altre disposizioni di legge in vigore nello Stato membro in cui si è verificato l’infortunio sul lavoro o è stata fatta la prima diagnosi della malattia professionale, che in tal caso restano applicabili. La dichiarazione o notifica è presentata all’isti­tuzione competente.

L’istituzione dello Stato membro in cui si è verificato l’infortunio sul lavoro o nel quale è stata fatta la prima diagnosi della malattia professionale trasmette all’istituzione competente i certificati medici ri­lasciati in tale Stato membro.

3. Se, in seguito a un infortunio sopravvenuto durante un viaggio da o verso un luogo di lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, occorre procedere a un’indagine nel territorio del primo Stato membro per stabilire eventuali diritti a pre­stazioni pertinenti, una persona può essere designata a tal fine dall’isti­tuzione competente che ne informa le autorità di questo Stato membro. Le istituzioni collaborano per valutare tutte le pertinenti informazioni e verificare le relazioni ed eventuali altri documenti relativi all’infortunio.

4. Al termine delle cure, una relazione dettagliata accompagnata da certificati medici sulle conseguenze permanenti dell’infortunio o della malattia, in particolare lo stato attuale della persona infortunata e la guarigione o il consolidamento delle lesioni, è trasmessa su richiesta all’istituzione competente. I relativi onorari sono pagati dall’istituzione del luogo di residenza o di dimora, secondo il caso, alla tariffa applicata da tale istituzione a carico dell’istituzione competente.

5. L’istituzione competente notifica all’istituzione del luogo di resi­denza o di dimora, secondo il caso e su richiesta, la decisione che fissa la data di guarigione o di consolidamento delle lesioni e, se opportuno, la decisione relativa alla concessione di una pensione.

Articolo 35

Contestazione del carattere professionale dell’infortunio o della

malattia

1. Se l’istituzione competente contesta l’applicabilità della legisla­zione relativa agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali a norma dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento di base, ne avverte senza indugio l’istituzione del luogo di residenza o di dimora che ha erogato le prestazioni in natura, che sono allora considerate pertinenti all’assicurazione malattia.

2. Se una decisione definitiva è intervenuta a tal riguardo, l’istitu­zione competente ne informa senza indugio l’istituzione del luogo di residenza o di dimora che ha erogato le prestazioni in natura.

Qualora non sia accertato un infortunio sul lavoro o una malattia pro­fessionale, le prestazioni in natura continuano ad essere erogate come prestazioni di malattia se la persona interessata vi ha diritto.

Qualora si accerti un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, le prestazioni di malattia in natura erogate alla persona interessata sono considerate pertinenti all’infortunio sul lavoro o alla malattia professio­nale a partire dalla data dell’infortunio o della prima diagnosi della malattia professionale.

3. L’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di

applicazione si applica mutatis mutandis.

Articolo 36

Procedura in caso di esposizione al rischio di malattia professionale

in più di uno Stato membro

1. Nel caso di cui all’articolo 38 del regolamento di base, la dichia­razione o notifica dell’infortunio o della malattia professionale è tra­smessa all’istituzione competente in materia di malattie professionali dello Stato membro sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato da ultimo un’attività che può provocare la malattia conside­rata.

Se l’istituzione cui è trasmessa la dichiarazione o notifica constata che un’attività che può provocare la malattia professionale considerata è stata esercitata da ultimo sotto la legislazione di un altro Stato membro, trasmette la dichiarazione o notifica e tutti i documenti allegati all’isti­tuzione corrispondente di questo Stato membro.

2. Se l’istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato da ultimo un’attività che può provocare la malattia professionale considerata constata che la persona interessata o i suoi superstiti non soddisfano le condizioni di tale legislazione, tra l’altro perché la persona interessata non ha mai esercitato in quello Stato membro un’attività che ha provocato la malattia professionale o perché quello Stato membro non riconosce il carattere professionale della ma­lattia, detta istituzione trasmette senza indugio la dichiarazione o notifica e tutti documenti allegati, comprese le constatazioni e relazioni delle perizie mediche cui la prima istituzione ha proceduto all’istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato precedentemente un’attività che può provocare la malattia professionale considerata.

3. Se del caso le istituzioni reiterano la procedura di cui al paragrafo 2 fino all’istituzione corrispondente dello Stato membro sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato in primo luogo un’attività che può provocare la malattia professionale considerata.

Articolo 37

Scambio di informazioni tra istituzioni e versamento di anticipi in

caso di ricorso contro una decisione di rifiuto

1. In caso di ricorso contro una decisione di rifiuto presa dall’istitu­zione di uno degli Stati membri sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato un’attività che può provocare la malattia pro­fessionale considerata, detta istituzione informa l’istituzione cui la di­chiarazione o notifica è stata trasmessa, secondo la procedura di cui all’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, e l’avverte successivamente della decisione definitiva intervenuta.

2. Se il diritto alle prestazioni sussiste in forza della legislazione applicata dall’istituzione cui la dichiarazione o notifica è stata trasmessa, detta istituzione versa anticipi il cui importo è determinato, se del caso, previa consultazione dell’istituzione avverso la cui decisione è stato inoltrato il ricorso e in modo da evitare versamenti in eccesso. Quest’ul­tima istituzione rimborsa l’importo degli anticipi versati se, a seguito del ricorso, è tenuta a erogare le prestazioni. Tale importo è allora detratto dalle prestazioni dovute alla persona interessata secondo la procedura di cui agli articoli 72 e 73 del regolamento di applicazione.

L’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di applicazione si applica mutatis mutandis.

Articolo 38

Aggravamento di una malattia professionale

Nei casi di cui all’articolo 39 del regolamento di base, il richiedente è tenuto a fornire all’istituzione dello Stato membro presso cui fa valere diritti a prestazioni informazioni relativamente alle prestazioni concesse in precedenza per la malattia professionale considerata. Detta istituzione può rivolgersi ad altre istituzioni che siano state in precedenza compe­tenti per ottenere le informazioni ritenute necessarie.

Articolo 39

Valutazione del grado di incapacità in caso d’infortunio sul lavoro o

di malattia professionale sopravvenuti anteriormente o

posteriormente

Se un’inabilità al lavoro precedente o successiva è stata provocata da un infortunio verificatosi allorché la persona interessata era soggetta alla legislazione di uno Stato membro che non opera distinzioni secondo l’origine dell’inabilità al lavoro, l’istituzione competente o l’organismo designato dall’autorità competente dello Stato membro in causa:

a) a richiesta dell’istituzione competente di un altro Stato membro, fornisce indicazioni sul grado di inabilità al lavoro precedente o successiva nonché, per quanto possibile, le informazioni che consen­tano di determinare se l’inabilità al lavoro è conseguenza di un infortunio sul lavoro ai sensi della legislazione applicata dall’istitu­zione dell’altro Stato membro;

b) tiene conto, conformemente alla legislazione che applica, del grado d’incapacità causato da questi casi anteriori o posteriori per stabilire il diritto e determinare l’importo delle prestazioni.

Articolo 40

Presentazione e istruttoria delle domande di pensione o rendita o di

indennità supplementari

Per beneficiare di una pensione o rendita o di un’indennità supplemen­tare a norma della legislazione di uno Stato membro, la persona inte­ressata o i suoi superstiti che risiedono nel territorio di un altro Stato membro presentano domanda, secondo il caso, all’istituzione compe­tente o all’istituzione del luogo di residenza che la trasmette all’istitu­zione competente.

La domanda contiene le informazioni richieste a norma della legisla­zione applicata dall’istituzione competente.

Articolo 41

Disposizioni di applicazione particolari

1. Per gli Stati membri di cui all’allegato 2, le disposizioni del titolo III, capitolo 2, del regolamento di base relative alle prestazioni in natura si applicano alle persone aventi diritto a prestazioni in natura esclusivamente in forza di un regime speciale applicabile ai pubblici dipendenti soltanto nella misura ivi indicata.L’articolo 32, paragrafo 2, secondo comma e l’articolo 32,

paragrafo 3, del regolamento di applicazione si applicano mutatis mu­tandis.

CAPO III

Prestazioni in caso di morte

Articolo 42

Domanda di prestazioni in caso di morte

Ai fini dell’applicazione degli articoli 42 e 43 del regolamento di base, la domanda di prestazioni in caso di morte è presentata all’istituzione competente o all’istituzione del luogo di residenza del richiedente, che la trasmette all’istituzione competente.

La domanda contiene le informazioni richieste a norma della legisla­zione applicata dall’istituzione competente.

CAPO IV

Prestazioni di invalidità e pensioni di vecchiaia e ai superstiti

Articolo 43

Disposizioni aggiuntive per il calcolo della prestazione

1. Ai fini del calcolo dell’importo teorico e dell’importo effettivo della prestazione ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, si applicano le regole di cui all’articolo 12, paragrafi 3, 4, 5 e 6, del regolamento di applicazione.

2. Qualora periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata non siano stati presi in considerazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di applicazione, l’istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione sono stati maturati tali periodi calcola l’importo corrispondente a questi periodi secondo le disposizioni della legislazione che applica. L’importo effettivo della prestazione, calcolato in base all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, è maggiorato dell’importo corrispondente ai periodi di assicurazione vo­lontaria o facoltativa continuata.

3. L’istituzione di ogni Stato membro calcola, secondo la legislazione che applica, l’importo dovuto corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata che, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di base, non è soggetto alle clausole di riduzione, sospensione o soppressione di un altro Stato membro.

Qualora la legislazione applicata dall’istituzione competente non con­senta di stabilire direttamente tale importo, poiché tale legislazione va­luta diversamente i periodi di assicurazione, puòessere fissato un im­porto convenzionale. La commissione amministrativa stabilisce le mo­dalità per la fissazione di tale importo convenzionale.

Articolo 44

Presa in considerazione dei periodi di cura dei figli

1. Ai fini del presente articolo, per «periodo di cura dei figli» s’in­tende qualsiasi periodo accreditato sotto la legislazione pensionistica di uno Stato membro o che fornisce un’integrazione pensionistica espres­samente per il fatto che una persona abbia cresciuto un figlio, indipen­dentemente dalle modalità di calcolo di tali periodi e a prescindere dal fatto che essi siano maturati all’epoca della cura del figlio o siano riconosciuti retroattivamente.

2. Qualora, in base alla legislazione dello Stato membro competente ai sensi del titolo II del regolamento di base, non siano presi in consi­derazione i periodi dedicati alla cura dei figli, l’istituzione dello Stato membro la cui legislazione era applicabile ai sensi del titolo II del regolamento di base alla persona interessata in quanto esercitava un’at­tività subordinata o autonoma alla data a decorrere dalla quale, secondo tale legislazione, si è iniziato a prendere in considerazione il periodo dedicato alla cura del figlio in questione, rimane responsabile della presa in considerazione di tale periodo come periodo dedicato alla cura dei figli secondo la propria legislazione, come se il figlio in questione fosse stato cresciuto nel suo territorio.

3. Il paragrafo 2 non trova applicazione se la persona interessata è o diventa soggetta alla legislazione di un altro Stato membro per il fatto che vi eserciti un’attività subordinata o autonoma.

Articolo 45

Domanda di prestazioni

A) Presentazione della domanda di prestazioni a norma della legisla­zione di tipo A ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento di base.

1. Per fruire di prestazioni a norma della legislazione di tipo A ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento di base, il richie­dente presenta una domanda all’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetto al sopravvenire dell’incapacità al lavoro se­guita da invalidità o dell’aggravamento di tale invalidità oppure all’isti­tuzione del luogo di residenza che inoltra la domanda alla prima istitu­zione.

2. Se sono state concesse prestazioni di malattia in denaro, la data di scadenza del periodo di concessione di tali prestazioni è, se del caso, considerata come data di presentazione della domanda di pensione.

3. Nel caso di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento di base, l’istituzione a cui l’interessato è stato affiliato da ultimo comunica all’istituzione inizialmente debitrice delle prestazioni l’importo e la data di decorrenza delle prestazioni secondo la legislazione applicabile. A partire da tale data, le prestazioni dovute prima dell’aggravamento dell’invalidità sono soppresse o ridotte a concorrenza dell’integrazione di cui all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento di base.

B) Presentazione delle altre domande di prestazioni

4. Nelle situazioni diverse da quella di cui al paragrafo 1, il richie­dente presenta una domanda all’istituzione del proprio luogo di resi­denza, o all’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo. Se l’interessato non è mai stato soggetto alla legi­slazione applicata dall’istituzione del luogo di residenza, quest’ultima inoltra la domanda all’istituzione dello Stato membro alla cui legisla­zione egli è stato soggetto da ultimo.

La data di presentazione della domanda vale nei riguardi di tutte le istituzioni interessate.

6. In deroga al paragrafo 5, se il richiedente non comunica, benché sia stato invitato a farlo, di aver esercitato un’attività o di aver risieduto in altri Stati membri, la data in cui il richiedente completa la sua domanda iniziale o presenta una nuova domanda riguardante i periodi mancanti di occupazione e/o residenza in uno Stato membro è conside­rata come la data di presentazione della domand all’istituzione che applica la legislazione in questione, fatte salve disposizioni più favore­voli di tale legislazione.

Articolo 46

Documenti e informazioni che il richiedente deve allegare alla

domanda

1. La domanda è presentata dal richiedente secondo le disposizioni della legislazione applicata dall’istituzione di cui all’articolo 45, paragrafi 1 o 4, del regolamento di applicazione, e corredata dei docu­menti giustificativi richiesti dalla legislazione stessa. In particolare, il richiedente fornisce tutte le informazioni pertinenti disponibili e tutti i documenti giustificativi relativi ai periodi di assicurazione (istituzioni, numeri d’identificazione), di attività subordinata (datori di lavoro) o autonoma (natura e luogo dell’attività) e di residenza (indirizzi) even­tualmente maturati sotto altra legislazione, nonché alla durata di tali periodi.

2. Qualora, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento di base, il richiedente domandi che sia differita la liquidazione delle pre­stazioni di vecchiaia acquisite sotto la legislazione di uno o di più Stati membri, lo indica nella domanda specificando sotto quale legislazione chiede il differimento. Per permettere al richiedente di esercitare tale diritto, le istituzioni in causa, a richiesta dell’interessato, gli comunicano tutte le informazioni di cui dispongono per consentirgli di valutare le conseguenze delle liquidazioni concomitanti o successive delle presta­zioni che potrebbe richiedere.

3. Se il richiedente revoca una domanda di prestazioni previste dalla legislazione di un determinato Stato membro, tale revoca non è consi­derata come una revoca concomitante delle domande di prestazioni in base alla legislazione di altri Stati membri.

Articolo 47

Istruttoria delle domande da parte delle istituzioni interessate

A) Istituzione di contatto

1. L’istituzione cui la domanda di prestazioni è presentata o inoltrata conformemente all’articolo 45, paragrafi 1 o 4, del regolamento di applicazione è denominata qui di seguito «istituzione di contatto».

L’istituzione del luogo di residenza non è denominata istituzione di contatto se l’interessato non è stato mai soggetto alla legislazione che detta istituzione applica.

L’istituzione di contatto, in quanto tale, oltre a istruire la domanda di prestazioni in base alla legislazione che essa applica, promuove lo scambio di dati, la comunicazione di decisioni e le operazioni necessarie all’istruttoria della domanda da parte delle istituzioni interessate, forni­sce al richiedente, a domanda, tutte le informazioni relative agli aspetti comunitari dell’istruttoria stessa e lo tiene al corrente degli sviluppi.

B) Istruttoria delle domande di prestazioni a norma della legislazione di tipo A ai sensi dell’articolo 44 del regolamento di base.

2. Nel caso di cui all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento di base, l’istituzione di contatto trasmette tutti i documenti concernenti la persona interessata all’istituzione a cui quest’ultima è stata affiliata in precedenza, che istruisce a sua volta il fascicolo.

3. Gli articoli da 48 a 52 del regolamento di applicazione non sono applicabili all’istruttoria delle domande di cui all’articolo 44 del rego­lamento di base.

C) Istruttoria delle altre domande di prestazioni

4. Nelle situazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 2, l’istitu­zione di contatto trasmette senza indugio le domande di prestazioni, con tutta la documentazione di cui dispone e, se del caso, i documenti pertinenti prodotti dal richiedente, a tutte le istituzioni interessate affin­ché possano tutte iniziarne l’istruttoria simultaneamente. L’istituzione di contatto comunica alle altre istituzioni i periodi di assicurazione o di residenza maturati in base alla sua legislazione. Essa indica altresì quali documenti debbano essere trasmessi successivamente e integra la do­manda quanto prima.

5. Ciascuna delle istituzioni interessate comunica all’istituzione di contatto e alle altre istituzioni interessate, quanto prima, i periodi di assicurazione o di residenza maturati in base alla sua legislazione.

6. Ogni istituzione interessata procede al calcolo dell’importo delle prestazioni conformemente all’articolo 52 del regolamento di base e comunica all’istituzione di contatto e alle altre istituzioni interessate la propria decisione, l’importo delle prestazioni dovute, e qualsiasi altra informazione necessaria ai fini degli articoli da 53 a 55 del regolamento

di base.

7. Qualora un’istituzione stabilisca, sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, che si applica l’articolo 46, paragrafo 2 o l’articolo 57, paragrafi 2 o 3, del regolamento di base, ne avverte l’istituzione di contatto e le altre istituzioni interessate.

Articolo 48

Comunicazione delle decisioni al richiedente

1. Ogni istituzione comunica al richiedente la decisione che ha preso conformemente alla legislazione applicabile. Ogni decisione precisa i mezzi e i termini di ricorso consentiti. Una volta ricevuta comunicazione di tutte le decisioni prese da ciascuna istituzione, l’istituzione di contatto trasmette al richiedente e alle altre istituzioni interessate una nota riepi­logativa di tali decisioni. Un modello di tale nota è redatto dalla com­missione amministrativa. La nota riepilogativa è trasmessa al richiedente nella lingua dell’istituzione o, a domanda, nella lingua scelta dal richie­dente e riconosciuta come lingua ufficiale delle istituzioni comunitarie conformemente all’articolo 290 del trattato.

2. Qualora al richiedente risulti, dopo aver ricevuto la nota riepilo­gativa, che l’interazione delle decisioni prese da due o più istituzioni può avere influito negativamente sui suoi diritti, egli ha diritto ad una revisione delle decisioni da parte delle istituzioni interessate entro i termini di tempo previsti dalle rispettive legislazioni nazionali. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della nota riepilogativa. Il risultato della revisione è comunicato per iscritto al richiedente.

Articolo 49

Determinazione del grado di invalidità

1. Nel caso in cui sia applicabile l’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento di base, l’unica istituzione abilitata a decidere in merito al grado d’invalidità del richiedente è quella di contatto, se la legisla­zione applicata da detta istituzione è compresa nell’allegato VII del regolamento di base o, in mancanza, l’istituzione la cui legislazione è compresa in tale allegato e alla quale è stato da ultimo soggetto il richiedente. Essa adotta detta decisione non appena è in grado di deter­minare se le condizioni di ammissibilità stabilite dalla legislazione ap­plicabile siano soddisfatte, tenendo conto, se del caso, degli articoli 6 e 51 del regolamento di base. Essa notifica senza indugio detta deci­sione alle altre istituzioni interessate.

Qualora i requisiti, diversi da quelli relativi al grado d’invalidità, stabiliti dalla legislazione applicabile non siano soddisfatti, tenendo conto degli articoli 6 e 51 del regolamento di base, l’istituzione di contatto ne informa senza indugio l’istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione il richiedente è stato soggetto da ultimo. Quest’ul­tima istituzione è abilitata a prendere la decisione relativa al grado d’invalidità del richiedente se le condizioni di ammissibilità stabilite dalla legislazione applicabile sono soddisfatte; essa notifica senza indu­gio detta decisione alle altre istituzioni interessate.

Ove necessario, nell’accertare i requisiti, la questione può essere rin­viata, alle stesse condizioni, all’istituzione competente dello Stato mem­bro alla cui legislazione il richiedente è stato soggetto per primo.

2. Nel caso in cui l’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento di base non sia applicabile, ogni istituzione, conformemente alla legislazione nazionale, ha la facoltà di fare esaminare il richiedente da un medico o altro esperto di sua scelta per determinare il grado d’invalidità. Tut­tavia, l’istituzione di uno Stato membro prende in considerazione docu­menti, referti medici e informazioni d’ordine amministrativo raccolti dall’istituzione di qualsiasi altro Stato membro come se fossero stati redatti nel proprio Stato membro.

Articolo 50

Acconti provvisori e anticipi su prestazioni

1. In deroga all’articolo 7 del regolamento di applicazione, ogni istituzione che constati, nel corso dell’istruttoria di una domanda di prestazioni, che il richiedente ha diritto a una prestazione autonoma ai sensi della legislazione applicabile, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, eroga senza indugio tale prestazione. Questo pagamento è considerato provvisorio se l’im­porto concesso può essere modificato dal risultato della procedura d’istruttoria della domanda.

2. Ove risulti dalle informazioni a disposizione che il richiedente ha diritto ad un pagamento da un’istituzione ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, quella stessa istituzione gli eroga un anticipo il cui importo è il più vicino possibile a quello che sarà probabilmente erogato in applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base.

Ogni istituzione tenuta a versare prestazioni provvisorie o un an­ticipo in applicazione dei paragrafi 1 o 2 ne informa senza indugio il richiedente segnalando esplicitamente il carattere provvisorio della mi­sura adottata e le eventuali facoltà di ricorso a norma della legislazione nazionale.

Articolo 51

Ricalcolo delle prestazioni

1. In caso di ricalcolo delle prestazioni in applicazione dell’articolo 48, paragrafi 3 e 4, dell’articolo 50, paragrafo 4, e dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento di base, si applica mutatis mutandis l’articolo 50 del regolamento di applicazione.

2. In caso di ricalcolo, di soppressione o di sospensione della pre­stazione, l’istituzione che ha preso la decisione la notifica senza indugio alla persona interessata e ne informa ciascuna delle istituzioni nei ri­guardi delle quali la persona interessata ha un diritto.

Articolo 52

Disposizioni destinate ad accelerare il processo di calcolo delle

pensioni

1. Per agevolare e accelerare l’istruttoria delle domande e il paga­mento delle prestazioni, le istituzioni alla cui legislazione una persona è stata soggetta:

a) scambiano o mettono a disposizione delle istituzioni degli altri Stati membri gli elementi di identificazione delle persone che passano da una legislazione nazionale applicabile all’altra, e provvedono alla conservazione e alla rispondenza di detti elementi o, in mancanza di ciò, forniscono a queste persone i mezzi per accedere direttamente ai propri elementi di identificazione;

b) con sufficiente anticipo rispetto all’età minima di decorrenza dei diritti a pensione o rispetto ad un’età che dev’essere definita dalla legislazione nazionale, scambiano o mettono a disposizione dell’in­teressato e delle istituzioni degli altri Stati membri le informazioni (periodi maturati o altri elementi importanti) sui diritti a pensione delle persone che sono passate da una legislazione nazionale appli­cabile ad un’altra o, in mancanza di ciò, forniscono a queste persone le informazioni o i mezzi per informarsi sui loro futuri diritti a prestazioni.

2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, la commissione ammini­strativa determina gli elementi d’informazione da scambiare o mettere a disposizione e stabilisce le procedure e meccanismi del caso, tenendo conto delle specificità, dell’organizzazione tecnica e amministrativa e dei mezzi tecnologici a disposizione dei regimi pensionistici nazionali.

La commissione amministrativa assicura l’implementazione di tali re­gimi pensionistici mediante l’organizzazione di una verifica delle misure adottate e della loro applicazione.

3. Per l’applicazione del paragrafo 1, l’istituzione del primo Stato membro, nel quale a una persona è attribuito il numero d’identificazione personale (PIN) ai fini della gestione della sicurezza sociale, dovrà ricevere le informazioni di cui al presente articolo.

Articolo 53

Disposizioni di coordinamento negli Stati membri

1. Fatto salvo l’articolo 51 del regolamento di base, se la legislazione nazionale comporta norme per determinare l’istituzione responsabile o il regime applicabile o per designare i periodi di assicurazione ad un regime specifico, tali norme si applicano tenendo conto soltanto dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di questo Stato membro.

2. Qualora la legislazione nazionale comporti norme di coordina­mento tra i regimi speciali applicabili ai dipendenti pubblici e il regime generale dei lavoratori subordinati, su tali norme non incidono le di­sposizioni del regolamento di base e del regolamento di applicazione.

CAPO V

Prestazioni di disoccupazione

Articolo 54

Totalizzazione dei periodi e calcolo delle prestazioni

1. L’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di applicazione si applica mutatis mutandis all’articolo 61 del regolamento di base. Fatti salvi gli obblighi di base delle istituzioni in causa, la persona interessata può presentare all’istituzione competente un documento, rilasciato dall’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, che precisi i periodi maturati sotto tale legislazione.

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 62, paragrafo 3, del regola­mento di base, l’istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione la persona interessata era soggetta nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma comunica senza indugio all’istituzione del luogo di residenza, a richiesta di quest’ultima, tutti gli elementi necessari al calcolo delle prestazioni di disoccupazione che possono essere ottenute nello Stato membro di residenza, in particolare l’importo della retribuzione o del reddito professionale percepito.

3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 62 del regolamento di base e fatto salvo il suo articolo 63, l’istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni vari secondo il numero dei familiari, tiene conto anche dei familiari della persona interessata che risiedono in un altro Stato membro come se risiedessero nello Stato membro competente. Questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di residenza dei familiari, un’altra persona ha diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari.

Articolo 55

Condizioni e limiti del mantenimento del diritto alle prestazioni per

la persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro

1. Per beneficiare dell’articolo 64 del regolamento di base, la persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro informa, prima della sua partenza, l’istituzione competente e le chiede di rilasciargli un documento attestante che la stessa continua ad avere diritto alle presta­zioni alle condizioni di cui all’articolo 64, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base.

Detta istituzione informa la persona interessata degli obblighi che le incombono e le trasmette tale documento, che indica le informazioni seguenti:

a) la data in cui la persona disoccupata ha cessato di essere a disposi­zione degli uffici del lavoro dello Stato competente;

b) il periodo concesso ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base per l’iscrizione come persona in cerca di occupazione nello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata;

c) il periodo massimo durante il quale il diritto alle prestazioni può essere mantenuto ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di base;

d) i fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni.

2. La persona disoccupata si iscrive come persona in cerca di occu­pazione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca conformemente all’articolo 64, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base e trasmette all’istituzione di tale Stato membro il documento di cui al paragrafo 1. Se la persona disoccupata ha informato l’istituzione competente ai sensi del paragrafo 1 ma non fornisce il documento in questione, l’istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata si rivolge all’istituzione competente per ottenere le informa­zioni necessarie.

3. Gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui la persona disoc­cupata si è recata per cercare un lavoro informano la stessa dei suoi obblighi.

4. L’istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata invia immediatamente all’istituzione competente un documento con l’indicazione della data d’iscrizione della persona disoccupata presso gli uffici del lavoro e del suo nuovo indirizzo.

Qualora, nel periodo durante il quale la persona disoccupata conserva il diritto alle prestazioni, si verifichino fatti che possono modificare tale diritto, l’istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata trasmette immediatamente all’istituzione competente e alla per­sona interessata un documento contenente le informazioni pertinenti.

A richiesta dell’istituzione competente, l’istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata trasmette mensilmente le in­formazioni pertinenti sull’evoluzione della situazione della persona di­soccupata, precisando in particolare se quest’ultima è sempre iscritta presso gli uffici del lavoro e se si conforma alle procedure di controllo predisposte.

5. L’istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata procede o fa procedere al controllo come se si trattasse di una persona disoccupata che beneficia di prestazioni in forza della legisla­zione che essa applica. Ove necessario, la stessa informa immediata­mente l’istituzione competente del sopravvenire di fatti di cui al paragrafo 1, lettera d).

6. Le autorità competenti o le istituzioni competenti di due o più Stati membri possono definire tra loro procedure e termini di tempo specifici relativi al variare della situazione della persona disoccupata nonché altre misure dirette ad agevolare la ricerca di lavoro delle per­sone disoccupate che si rechino in uno di questi Stati membri ai sensi dell’articolo 64 del regolamento di base.

Articolo 56

Persone disoccupati che risiedevano in uno Stato membro diverso

dallo Stato membro competente

1. Se la persona disoccupata decide, conformemente all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento di base, di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro anche nello Stato membro in cui ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma, dietro iscrizione nelle stesse come persona in cerca di occupazione, ne informa l’istituzione e gli uffici del lavoro dello Stato membro del suo luogo di residenza.Su richiesta degli uffici del lavoro dello Stato membro in cui l’interes­sato ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma, gli uffici del lavoro del luogo di residenta trasmettono le informazioni pertinenti riguardanti l’iscrizione e la ricerca di lavoro della persona

disoccupata.

2. Se la legislazione applicabile negli Stati membri interessati pre­vede l’adempimento di determinati obblighi e/o l’attività di ricerca di lavoro da parte della persona disoccupata, gli obblighi e/o la ricerca di lavoro da parte del disoccupato nello Stato membro di residenza sono prioritari.

Il mancato adempimento da parte della persona disoccupata di tutti gli obblighi e/o la mancata ricerca di lavoro nello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività non incidono sulle prestazioni erogate nello Stato membro di residenza.

3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di base, l’istituzione dello Stato membro alla cui legi­slazione il lavoratore è stato soggetto da ultimo segnala all’istituzione del luogo di residenza, a richiesta di quest’ultima, se il lavoratore ha diritto alle prestazioni ai sensi dell’articolo 64 del regolamento di base.

Articolo 57

Disposizioni per l’applicazione degli articoli 61, 62, 64 e 65 del

regolamento di base relativi a persone assoggettate ad un regime

speciale per dipendenti pubblici

1. Gli articoli 54 e 55 del regolamento di applicazione si applicano mutatis mutandis alle persone assoggettate ad un regime speciale di disoccupazione per dipendenti pubblici.

2. L’articolo 56 del regolamento di applicazione non si applica alle persone assoggettate ad un regime speciale di disoccupazione per dipen­denti pubblici. Una persona disoccupata assoggettata ad un regime spe­ciale di disoccupazione per dipendenti pubblici, parzialmente o total­mente disoccupata e che, nel corso del suo ultimo impiego, risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, fruisce delle prestazioni del regime speciale di disoccupazione per dipendenti pubblici secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro competente come se fosse residente nel territorio di quello Stato mem­bro. Tali prestazioni sono fornite dall’istituzione competente, che se ne fa carico.

CAPO VI

Prestazioni familiari

Articolo 58

Regole di priorità in caso di cumulo

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento di base, se il luogo di residenza dei figli non permette di determinare l’ordine di priorità, ogni Stato membro interes­sato calcola l’importo delle prestazioni includendo i figli che non risie­dono nel suo territorio. Qualora si applichi l’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), punto i), l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione prevede l’importo di prestazioni più elevato eroga la totalità di tale importo. L’istituzione competente dell’altro Stato membro le rimborsa la metà di detto importo, nel limite dell’importo previsto dalla legislazione di quest’ultimo Stato membro.

Articolo 59

Regole applicabili in caso di cambiamento della legislazione

applicabile e/o della competenza a concedere prestazioni familiari

1. Se la legislazione applicabile e/o la competenza a concedere pre­stazioni familiari cambia da uno Stato membro all’altro nel corso di un mese civile, quali che siano le scadenze per il versamento delle pre­stazioni familiari previste dalla legislazione di tali Stati membri, l’isti­tuzione che ha erogato le prestazioni familiari in applicazione della legislazione ai sensi della quale le prestazioni sono state concesse all’inizio di tale mese sostiene tale onere fino alla fine del mese in corso.

2. Essa informa l’istituzione dell’altro Stato membro o degli altri Stati membri interessati della scadenza alla quale cessa di erogare le prestazioni familiari in causa. L’erogazione delle prestazioni da parte dell’altro Stato membro o degli altri Stati membri interessati ha effetto a decorrere da tale data.

Articolo 60

Procedura per l’applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento

di base

1. La domanda di prestazioni familiari è presentata all’istituzione competente. Ai fini dell’applicazione degli articoli 67 e 68 del regola­mento di base, si tiene conto della situazione della famiglia nel suo insieme, come se tutti gli interessati fossero soggetti alla legislazione dello Stato membro in questione e vi risiedessero, in particolare per quel che riguarda il diritto della persona a richiedere tali prestazioni. Qualora l’avente diritto alle prestazioni non eserciti tale diritto, l’istituzione com­petente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile tiene conto della domanda di prestazioni familiari presentata dall’altro genitore o assimilato o dalla persona o ente che ha la tutela dei figli.

2. L’istituzione a cui è stata presentata la domanda conformemente al paragrafo 1 la esamina sulla base delle informazioni dettagliate fornite dal richiedente tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la situazione familiare del richiedente.

Se tale istituzione conclude che la sua legislazione è applicabile in via prioritaria ai sensi dell’articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, eroga le prestazioni familiari a norma della legislazione che ap­plica.

Se tale istituzione ritiene che sussista un eventuale diritto a un’integra­zione differenziale in virtù della legislazione di un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento di base, trasmette senza indugio la domanda all’istituzione competente dell’altro Stato membro e ne informa la persona interessata; essa informa inoltre l’isti­tuzione dell’altro Stato membro in merito ala decisione adottata ri­guardo alla domanda e all’importo delle prestazioni familiari erogate.

3. Se l’istituzione a cui è stata presentata la domanda conclude che la sua legislazione è applicabile, ma non in via prioritaria ai sensi dell’articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, decide senza indugio, in via provvisoria, le regole di priorità da applicare e trasmette la domanda, ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento di base, all’istituzione dell’altro Stato membro, informandone altresì il richiedente. Quest’ultima istituzione prende posizione sulla decisione provvisoria entro due mesi.

Qualora l’istituzione a cui è stata trasmessa la domanda non prenda posizione entro il termine summenzionato, si applica la decisione prov­visoria suddetta e l’istituzione in questione eroga le prestazioni previste dalla sua legislazione e comunica all’istituzione che ha trasmesso la domanda l’importo delle prestazioni erogate.

4. In caso di divergenza di pareri tra le istituzioni interessate riguardo alla legislazione applicabile in via prioritaria, si applica l’articolo 6, paragrafi da 2 a 5, del regolamento di applicazione. A tal fine l’istitu­zione del luogo di residenza di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di applicazione è l’istituzione del luogo di residenza del figlio/dei figli.

5. L’istituzione che ha proceduto al versamento di prestazioni a titolo provvisorio per un importo superiore a quello che risulta in definitiva a suo carico può rivolgersi all’istituzione prioritaria per il recupero delle somme versate in eccedenza secondo la procedura di cui all’articolo 73 del regolamento di applicazione.

Articolo 61

Procedura per l’applicazione dell’articolo 69 del regolamento di

base

Per l’applicazione dell’articolo 69 del regolamento di base, la commis­sione amministrativa redige l’elenco delle prestazioni familiari supple­mentari o speciali per orfani disciplinate dal medesimo articolo. Se l’istituzione competente non è tenuta a erogare in via prioritaria dette prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani a norma della legislazione che applica, trasmette senza indugio la domanda di presta­zioni familiari corredata dei documenti e delle informazioni necessari all’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione la persona inte­ressata è stata soggetta più a lungo e che eroga dette prestazioni fami­liari supplementari o speciali per orfani. In taluni casi, questo può comportare di dover risalire, alle stesse condizioni, fino all’istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione la persona interessata ha maturato il più breve dei suoi periodi di assicurazione o di residenza.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

CAPO I

Rimborso delle prestazioni in applicazione degli articoli 35 e 41 del

regolamento di base

S e z i o n e 1

R i m b o r s o s u l l a b a s e d e l l e s p e s e e f f e t t i v a m e n t e

s o s t e n u t e

Articolo 62

Principi

1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento di base, l’importo effettivo dei costi delle prestazioni in natura è rimbor­sato dall’istituzione competente all’istituzione che le ha erogate, quale risulta dalla contabilità di quest’ultima istituzione, tranne in caso di applicazione dell’articolo 63 del regolamento di applicazione.

2. Se l’importo effettivo dei costi delle prestazioni di cui al paragrafo 1 non risulta, in tutto o in parte, dalla contabilità dell’istitu­zione che le ha erogate, l’importo da rimborsare è determinato sulla base di un forfait calcolato partendo da tutti gli elementi pertinenti desunti dai dati disponibili. La commissione amministrativa valuta gli elementi da utilizzare per il calcolo dei forfait e ne stabilisce l’importo.

3. Tariffe superiori a quelle che sono applicabili alle prestazioni in natura erogate alle persone assicurate soggette alla legislazione applicata dall’istituzione che ha erogato le prestazioni di cui al paragrafo 1 pos­sono non essere prese in considerazione per il rimborso.

S e z i o n e 2

R i m b o r s o s u l l a b a s e d i u n f o r f a i t

Articolo 63

Identificazione degli Stati membri interessati

1. Gli Stati membri di cui all’articolo 35, paragrafo 2, del regola­mento di base, che per ragioni giuridiche o amministrative non possono effettuare i rimborsi sulla base dei costi effettivi, sono elencati nell’allegato 3 del regolamento di applicazione.

2. Per gli Stati membri elencati nell’allegato 3 del regolamento di applicazione, l’importo dei costi delle prestazioni in natura erogate:

a) ai familiari che non risiedono nello stesso Stato membro della per­sona assicurata ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base; e

b) ai pensionati e ai familiari ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1 e degli articoli 25 e 26,del regolamento di base è rimborsato dalle istituzioni competenti alle istituzioni che hanno erogato tali prestazioni sulla base di un importo forfettario stabilito per ogni anno civile. Tale importo forfettario deve essere il più possibile vicino alle spese effettivamente sostenute.

Articolo 64

Metodo di calcolo degli importi forfettari mensili e dell’importo

forfettario totale

1. Per ogni Stato membro creditore, l’importo forfettario mensile per persona (Fi ) per un anno civile è determinato dividendo il costo medio annuale per persona (Yi) secondo diverse classi d’età (i), per 12 e applicando al risultato un abbattimento (X) in conformità con la formula seguente:

Fi = Yi *1/12*(1-X) dove:

— l’indice (valori i = 1, 2 e 3) rappresenta le tre classi d’età conside­rate per il calcolo degli importi forfettari:

i = 1: persone di meno di 20 anni

i = 2: persone da 20 a 64 anni

i = 3: persone di 65 anni e più.

— Yi rappresenta il costo medio annuale per persona della classe d’età i, quale definito al paragrafo 2.

— Il coefficiente X (0,20 o 0,15) rappresenta l’abbattimento, quale definito al paragrafo 3.

2. Il costo medio annuale per persona (Yi) nella classe d’età i è ottenuto dividendo le spese annuali afferenti al totale delle prestazioni in natura erogate dalle istituzioni dello Stato membro creditore a tutte le persone della classe d’età interessata soggette alla sua legislazione e residenti nel suo territorio per il numero medio di persone interessate di questa classe d’età nell’anno civile in questione. Il calcolo è basato sulle spese nel quadro dei regimi di cui all’articolo 23 del regolamento di applicazione.

3. L’abbattimento da applicare all’importo forfettario mensile è di norma pari al 20 % (X = 0,20). È pari al 15 % (X = 0,15) per i pensionati e i loro familiari se lo Stato membro competente non è elencato nell’allegato IV del regolamento di base.

4. Per ogni Stato membro debitore l’importo forfettario totale per un anno civile è uguale alla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando, in ciascuna classe d’età i, gli importi forfettari mensili determinati per persona per il numero di mesi maturati dalle persone interessate nello Stato membro creditore in quella classe d’età.

Il numero di mesi maturati dalle persone interessate nello Stato membro creditore è uguale alla somma dei mesi civili in un anno civile durante i quali le persone interessate sono state, a causa della loro residenza nel territorio dello Stato membro creditore, ammesse a beneficiare delle prestazioni in natura in tale territorio a spese dello Stato membro debi­tore. Detti mesi sono determinati a partire da un inventario tenuto a tal fine dall’istituzione del luogo di residenza, sulla base dei documenti giustificativi dei diritti degli interessati forniti dall’istituzione compe­tente.

5. Al più tardi entro il 1 o maggio 2015 la commissione amministra­tiva presenta una relazione specifica sull’applicazione del presente arti­colo e, in particolare, sugli abbattimenti di cui al paragrafo 3. Sulla base di tale relazione, la commissione amministrativa può presentare una proposta contenente qualunque modifica che si dimostri necessaria per assicurare che il calcolo degli importi forfettari sia quanto più possibile vicino alle spese effettivamente sostenute e che gli abbattimenti di cui al paragrafo 3 non si traducano in uno squilibrio dei pagamenti o in doppi pagamenti per gli Stati membri.

La commissione amministrativa fissa i metodi e le modalità di determinazione degli elementi di calcolo degli importi forfettari di cui ai paragrafi da 1 a 5.

7. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono conti­nuare ad applicare gli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 per il calcolo dell’importo forfettario per il 1o

maggio 2015, purché si applichi l’abbattimento di cui al paragrafo 3

.Articolo 65

Notifica dei costi medi annuali

1. L’importo del costo medio annuale per persona in ogni classe d’età relativo a un anno determinato è comunicato alla commissione di controllo dei conti entro la fine del secondo anno che segue l’anno in questione. In mancanza di comunicazione entro tale termine, sarà preso in considerazione l’importo del costo medio annuale per persona che la commissione amministrativa ha fissato da ultimo per un anno precedente.

2. I costi medi annuali fissati conformemente al paragrafo 1, sono pubblicati ogni anno nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

S e z i o n e 3

D i s p o s i z i o n i c o m u n i

Articolo 66

Procedura di rimborso tra istituzioni

1. Il rimborso tra gli Stati membri interessati si effettua quanto più tempestivamente possibile. Ogni istituzione interessata è tenuta a rim­borsare i crediti entro i termini menzionati nella presente sezione, non appena è in grado di farlo. Una contestazione relativa a uno specifico credito non deve essere di ostacolo al rimborso di uno o più altri crediti.

2. I rimborsi di cui agli articoli 35 e 41 del regolamento di base tra le istituzioni degli Stati membri si effettuano tramite l’organismo di colle­gamento. Può esservi un organismo di collegamento separato per i rimborsi a norma dell’articolo 35 e dell’articolo 41 del regolamento di base.

Articolo 67

Termini di presentazione e di pagamento dei crediti

1. I crediti stabiliti sulla base delle spese effettivamente sostenute devono essere presentati all’organismo di collegamento dello Stato membro debitore entro i dodici mesi seguenti la fine del semestre civile durante il quale tali crediti sono stati iscritti nella contabilità dell’istitu­zione creditrice.

2. I crediti a forfait di un anno civile sono presentati all’organismo di collegamento dello Stato membro debitore entro i dodici mesi seguenti il mese durante il quale i costi medi per l’anno interessato sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli inventari di cui all’articolo 64, paragrafo 4, del regolamento di applicazione sono presentati entro la fine dell’anno seguente l’anno di riferimento.

Nel caso di cui all’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di applicazione, il termine di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non decorre prima dell’individuazione dell’istituzione competente.

4. I crediti presentati dopo i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non sono presi in considerazione.

5. I crediti sono pagati all’organismo di collegamento dello Stato membro creditore di cui all’articolo 66 del regolamento di applicazione dall’istituzione debitrice entro i diciotto mesi seguenti la fine del mese durante il quale sono stati presentati all’organismo di collegamento dello Stato membro debitore. Questa disposizione non si applica ai crediti che l’istituzione debitrice ha respinto in tale periodo per motivi pertinenti.

6. Le contestazioni relative a un credito sono risolte al più tardi entro i 36 mesi seguenti il mese durante il quale il credito è stato presentato.

7. La commissione di controllo dei conti agevola la chiusura defini­tiva dei conti nei casi in cui non sia stata possibile giungere ad una composizione nel periodo di cui al paragrafo 6 e, su richiesta giustificata di una delle parti, formula un parere in merito ad una contestazione entro i sei mesi seguenti il mese in cui è stata adita.

Articolo 68

Interessi di mora e anticipi

1. A decorrere dalla fine del periodo di diciotto mesi di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, l’istitu­zione creditrice può applicare un interesse sui crediti da liquidare, a meno che l’istituzione debitrice, entro sei mesi dalla fine del mese in cui è stato introdotto il credito, non abbia versato un anticipo pari almeno al 90 % del credito totale introdotto a norma dell’articolo 67, paragrafi 1 o 2, del regolamento di applicazione. Sulle parti di credito non coperte dall’anticipo l’interesse può essere applicato soltanto a decorrere dalla fine del periodo di trentasei mesi di cui all’articolo 67, paragrafo 6, del regolamento di applicazione.

2. L’interesse è calcolato sulla base del tasso di riferimento applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanzia­mento. Il tasso di riferimento applicabile è quello in vigore il primo giorno del mese in cui il pagamento è esigibile.

3. Nessun organismo di collegamento è obbligato ad accettare un anticipo secondo quanto previsto al paragrafo 1. Tuttavia, se un organi­smo di collegamento declina tale offerta, l’istituzione creditrice non è più autorizzata ad applicare un interesse di mora per quanto riguarda i crediti di cui trattasi diversi da quelli contemplati nella seconda frase del paragrafo 1.

Articolo 69

Rendiconti annuali

1. La commissione amministrativa stabilisce la situazione dei crediti per ogni anno civile, ai sensi dell’articolo 72, lettera g), del regolamento di base, sulla scorta della relazione della commissione di controllo dei conti. A tale scopo, gli organismi di collegamento comunicano alla commissione di controllo dei conti, entro i termini e secondo le modalità da essa fissati, l’importo dei crediti presentati, liquidati o contestati (posizione creditrice) da una parte, e l’importo dei crediti ricevuti, li­quidati o contestati (posizione debitrice) dall’altra.

La commissione amministrativa può procedere ad ogni verifica utile al controllo dei dati statistici e contabili che servono alla determi­nazione della situazione annuale dei crediti di cui al paragrafo 1, in particolare per accertare la conformità di tali dati alle norme fissate nel presente titolo.

CAPO II

Rimborso delle prestazioni di disoccupazione in applicazione

dell’articolo 65 del regolamento di base

Articolo 70

Rimborso delle prestazioni di disoccupazioneIn assenza dell’accordo di cui all’articolo 65, paragrafo 8, del regola­mento di base, l’istituzione del luogo di residenza richiede il rimborso delle prestazioni di disoccupazione ai sensi dell’articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base all’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione il beneficiario è stato soggetto da ultimo. La domanda è trasmessa entro sei mesi dalla fine del semestre civile durante il quale è avvenuto l’ultimo pagamento delle prestazioni di disoccupazione di cui è chiesto il rimborso. La domanda indica l’importo delle prestazioni versate durante i periodi di tre o cinque mesi di cui all’articolo 65, paragrafi 6 e 7 del regolamento di base, il periodo per il quale le prestazioni sono state erogate e i dati di identificazione della persona disoccupata. I crediti sono presentati e pagati per il tramite degli orga­nismi di collegamento degli Stati membri interessati.

Non è richiesto di prendere in considerazione le domande presentate dopo il termine di cui al primo comma.

L’articolo 66, paragrafo 1 e all’articolo 67, paragrafi da 5 a 7, del regolamento di applicazione si applicano mutatis mutandis.

A decorrere dalla fine del periodo di diciotto mesi di cui all’articolo 67, paragrafo 5, del regolamento di applicazione l’istituzione creditrice può addebitare un interesse sui crediti da liquidare. L’interesse è calcolato a norma dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento di applicazione.

L’importo massimo del rimborso di cui all’articolo 65, paragrafo 6, terza frase, del regolamento di base è in ogni singolo caso l’importo della prestazione a cui avrebbe diritto la persona interessata ai sensi della legislazione dello Stato membro a cui è stata soggetta da ultimo se iscritta presso gli uffici del lavoro di detto Stato membro. Tuttavia, nelle relazioni tra gli Stati membri di cui all’allegato 5 del regolamento di applicazione, le istituzioni competenti di uno di tali Stati membri alla cui legislazione la persona interessata è stata soggetta da ultimo deter­minano l’importo massimo in ogni singolo caso in base all’importo medio delle prestazioni di disoccupazione previste ai sensi della legi­slazione di tale Stato membro nell’anno civile precedente.

CAPO III

Recupero di prestazioni indebitamente erogate, recupero di versamenti

e contributi provvisori, compensazione e assistenza in materia di

recupero

S e z i o n e 1

P r i n c i p i

Articolo 71

Disposizioni comuni

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 84 del regolamento di base e nel quadro ivi definito, ogni qualvolta sia possibile, il recupero dei crediti si effettua mediante compensazione o tra le istituzioni degli Stati membri interessati, o nei confronti della persona fisica o giuridica interessata, conformemente agli articoli da 72 a 74 del regolamento di applicazione.

Se non è possibile recuperare il credito, in tutto o in parte, per mezzo di tale compensazione, gli importi che restano dovuti sono recuperati nei modi di cui agli articoli da 75 a 85 del regolamento di applicazione.

S e z i o n e 2

C o m p e n s a z i o n e

Articolo 72

Prestazioni percepite indebitamente

1. Se l’istituzione di uno Stato membro ha erogato prestazioni indebite a una persona, detta istituzione, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che applica, può chiedere all’istituzione di ogni altro Stato membro debitrice di prestazioni a favore della persona interessata di de­trarre l’importo indebito dagli arretrati o dai pagamenti in corso dovuti a tale persona indipendentemente dal settore di sicurezza sociale nel cui ambito la prestazione è erogata. L’istituzione di quest’ultimo Stato mem­bro opera la detrazione alle condizioni e nei limiti previsti per tale com­pensazione in conformità alla legislazione che essa applica, come se si trattasse di somme erogate in eccesso da essa stessa, e trasferisce l’importo detratto all’istituzione che ha erogato le prestazioni indebite.

2. In deroga al paragrafo 1, se, nel concedere o riesaminare le pre­stazioni in relazione alle prestazioni di invalidità e alle pensioni di vecchiaia e ai superstiti a norma dei capitoli 4 e 5 del titolo III del regolamento di base, l’istituzione di uno Stato membro ha erogato a una persona prestazioni per una somma indebita, tale istituzione può chie­dere all’istituzione di ogni altro Stato membro debitrice di corrispon­denti prestazioni alla persona interessata di detrarre l’importo erogato in eccesso dagli arretrati erogabili alla persona interessata. Dopo che quest’ultima istituzione ha comunicato l’importo dei suoi arretrati all’istituzione che ha erogato una somma indebita, l’istituzione che ha erogato la somma indebita ne comunica l’importo entro due mesi. Se l’istituzione debitrice degli arretrati riceve tale comunicazione entro il termine stabilito, essa trasferisce l’importo detratto all’istituzione che ha erogato somme indebite. In caso di scadenza del termine detta istitu­zione eroga senza indugio gli arretrati alla persona interessata.

Se una persona ha fruito dell’assistenza sociale in uno Stato mem­bro durante un periodo nel corso del quale aveva diritto a prestazioni a titolo della legislazione di un altro Stato membro, l’organismo che ha erogato l’assistenza può, se dispone legalmente del diritto di recupero sulle prestazioni dovute alla persona interessata, chiedere all’istituzione di ogni altro Stato membro debitrice di prestazioni alla persona interes­sata di detrarre l’importo erogato per l’assistenza dagli importi che tale Stato membro eroga alla persona interessata.

Questa disposizione si applica mutatis mutandis al familiare di una persona interessata che ha fruito dell’assistenza nel territorio di uno Stato membro durante un periodo in cui la persona assicurata aveva diritto a prestazioni, in relazione al suddetto familiare, a titolo della legislazione di un altro Stato membro.

L’istituzione di uno Stato membro che ha erogato un importo indebito per l’assistenza trasmette il giustificativo dell’importo che le è dovuto all’istituzione dell’altro Stato membro che opera quindi la detrazione alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione in conformità alla legislazione che essa applica e trasferisce senza indugio l’importo all’istituzione che ha erogato l’importo indebito.

Articolo 73

Prestazioni in denaro erogate o contributi percepiti a titolo

provvisorio

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 del regolamento di appli­cazione, entro tre mesi dalla determinazione della legislazione applica­bile o dall’individuazione dell’istituzione debitrice delle prestazioni, l’istituzione che ha erogato a titolo provvisorio le prestazioni in denaro redige un giustificativo dell’importo erogato a titolo provvisorio e lo trasmette all’istituzione individuata come competente.

L’istituzione individuata come competente a erogare le prestazioni de­trae l’importo dovuto a titolo provvisorio dagli arretrati delle prestazioni corrispondenti dovute alla persona interessata e trasferisce senza indugio l’importo detratto all’istituzione che ha erogato a titolo provvisorio le prestazioni in denaro.

Se l’importo delle prestazioni erogate a titolo provvisorio è superiore all’importo degli arretrati o se non vi sono arretrati, l’istituzione indivi­duata come competente detrae tale importo dai pagamenti correnti alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione dalla legislazione che essa applica e trasferisce senza indugio l’importo detratto all’istitu­zione che ha erogato a titolo provvisorio le prestazioni in denaro.

2. L’istituzione che ha percepito contributi a titolo provvisorio da una persona fisica e/o giuridica non procede al rimborso degli importi in questione alla persona che li ha pagati fino a quando essa non abbia accertato le somme dovute presso l’istituzione individuata come com­petente in base dal’articolo 6, paragrafo 4 del regolamento di applica­zione.

Su richiesta dell’istituzione individuata come competente, presentata entro tre mesi dalla determinazione della legislazione applicabile, l’isti­tuzione che ha percepito a titolo provvisorio i contributi li trasferisce all’istituzione individuata come competente per lo stesso periodo allo scopo di definire la situazione relativa ai contributi dovuti dalla persona fisica e/o giuridica. I contributi trasferiti sono ritenuti come erogati retroattivamente all’istituzione individuata come competente.

Se l’importo dei contributi erogati a titolo provvisorio è superiore all’importo dovuto dalla persona fisica e/o giuridica all’istituzione indi­viduata come competente, l’istituzione che ha percepito i contributi a titolo provvisorio rimborsa l’importo in eccesso alla persona fisica e/o giuridica interessata.

Articolo 74

Spese relative alla compensazione

Non è chiesto alcun costo se il debito è recuperato con la compensa­zione di cui agli articoli 72 e 73 del regolamento di applicazione.

S e z i o n e 3

R e c u p e r o

Articolo 75

Definizioni e disposizioni comuni

1. Ai fini della presente sezione:

— per «credito» si intendono tutti i crediti relativi a contributi versati o prestazioni erogate indebitamente, compresi interessi, ammende, san­zioni amministrative e tutti gli altri oneri e le altre spese connessi al credito a norma della legislazione dello Stato membro che reclama il credito,

— per «parte richiedente» si intende, riguardo a ciascuno Stato mem­bro, qualsiasi istituzione che presenti una domanda di informazione, notifica o recupero relativa a un credito di cui al trattino precedente,

— per «parte richiesta» si intende, riguardo a ciascuno Stato membro, qualsiasi istituzione alla quale può essere presentata una domanda di informazione, notifica o recupero.

2. Le domande e le relative comunicazioni tra Stati membri sono trasmesse, in generale, attraverso le istituzioni designate.

3. La commissione amministrativa adotta le disposizioni di applica­zione pratica, comprese, tra l’altro, quelle relative all’articolo 4 del regolamento di applicazione e alla fissazione di una soglia minima degli importi per i quali può essere presentata una domanda di recupero.

Articolo 76

Richiesta di informazioni

1. Su domanda della parte richiedente, la parte richiesta fornisce qualsiasi informazione che possa essere utile alla parte richiedente per il recupero di un credito.

Al fine di ottenere queste informazioni, la parte richiesta esercita i poteri previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero di crediti analoghi sorti nel suo Stato mem­bro.

2. Nella domanda di informazioni sono indicati il nome, l’ultimo indirizzo conosciuto e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identifica­zione della persona giuridica o fisica interessata alla quale si riferiscono le informazioni da fornire, nonché la natura e l’importo del credito al quale la domanda si riferisce.

La parte richiesta non è tenuta a fornire informazioni:

a) che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analo­ghi sorti nel suo Stato membro; o

b) che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professio­nale; o

c) la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l’ordine pubblico di detto Stato.

4. La parte richiesta informa la parte richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni.

Articolo 77

Notifica

1. La parte richiesta, su domanda della parte richiedente e secondo le norme in vigore, nel proprio Stato membro, per la notifica degli analo­ghi atti o decisioni, provvede a notificare al destinatario tutti gli atti e le decisioni, compresi quelli giudiziari, provenienti dallo Stato membro della parte richiedente e concernenti un credito e/o il suo recupero.

2. Nella domanda di notifica sono indicati il nome, l’indirizzo e qualsiasi altro dato cui la parte richiedente ha normalmente accesso, utile ai fini dell’identificazione del destinatario, la natura e l’oggetto dell’atto o della decisione da notificare e, se necessario, il nome, l’in­dirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione del debi­tore, il credito cui si riferisce l’atto o la decisione ed ogni altra infor­mazione utile.

3. La parte richiesta informa senza indugio la parte richiedente circa l’azione adottata in seguito alla domanda di notifica e, in particolare, circa la data in cui l’atto o la decisione sono stati trasmessi al destina­tario.

Articolo 78

Domanda di recupero

1. La domanda di recupero di crediti che la parte richiedente inoltra alla parte richiesta è accompagnata da una copia ufficiale o autenticata del titolo che ne permette l’esecuzione, emesso nello Stato membro della parte richiedente e, se del caso, dall’originale o da una copia autenticata di altri documenti necessari al recupero.

2. La parte richiedente può formulare una domanda di recupero:

a) se il credito e/o il titolo che ne permette l’esecuzione non sono contestati nel suo Stato membro, tranne nei casi previsti all’articolo 81, paragrafo 2, secondo comma del regolamento di ap­

plicazione;

b) quando essa ha avviato, nel suo Stato membro, le adeguate proce­dure di recupero che possono essere applicate in base al titolo di cui al paragrafo 1, e se le misure adottate non porteranno al pagamento integrale del credito;

48c) se il termine di prescrizione secondo la legislazione del suo Stato membro non è scaduto.

3. Nella domanda di recupero è indicato quanto segue:

a) il nome, l’indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identifica­zione della persona fisica o giuridica interessata e/o di terzi che detengono i suoi beni patrimoniali;

b) il nome, l’indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identifica­zione della parte richiedente;

c) gli estremi dell’atto che ne consente l’esecuzione, emanato nello Stato membro della parte richiedente;

d) il tipo e l’importo del credito, specificando la somma dovuta in capitale, gli interessi, le ammende, le sanzioni amministrative e tutti gli altri oneri e spese nelle valute degli Stati membri della parte richiedente e della parte richiesta;

e) la data in cui la parte richiedente e/o la parte richiesta hanno noti­ficato il titolo all’interessato;

f) la data a decorrere dalla quale e il periodo durante il quale è possi­bile procedere all’esecuzione secondo la legislazione in vigore nello Stato membro della parte richiedente;

g) ogni altra informazione utile.

4. La domanda di recupero contiene inoltre una dichiarazione della parte richiedente che conferma l’osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 2.

5. La parte richiedente invia alla parte richiesta, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero.

Articolo 79

Atto che consente l’esecuzione del recupero

1. Conformemente all’articolo 84, paragrafo 2, del regolamento di base, l’atto che consente l’esecuzione del recupero del credito è ricono­sciuto direttamente e trattato automaticamente come uno strumento che consente l’esecuzione di un credito dello Stato membro della parte richiesta.

2. In deroga al paragrafo 1, l’atto che permette l’esecuzione del credito può essere, all’occorrenza e econdo le disposizioni in vigore nello Stato membro della parte richiesta, approvato, riconosciuto, inte­grato o sostituito con un titolo che ne autorizzi l’esecuzione nel terri­torio di detto Stato membro.

Gli Stati membri si impegnano a ultimare l’approvazione, il riconosci­mento, il completamento o la sostituzione del titolo, entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di recupero, eccetto nei casi in cui si applica il terzo comma del presente paragrafo. Gli Stati membri non possono negare il completamento di tali azioni quando il titolo esecutivo è redatto correttamente. La parte richiesta comunica alla parte richiedente i motivi che comportano il superamento del termine di tre mesi.

Nel caso in cui una di queste azioni dia luogo a una controversia relativa al credito e/o all’atto che consente l’esecuzione emesso dalla parte richiedente, si applica l’articolo 81 del regolamento di applica­zione.

Articolo 80

Modalità e termini di pagamento

1. Il recupero è effettuato nella valuta dello Stato membro della parte richiesta. L’intero importo del credito recuperato dalla parte richiesta è trasferito da quest’ultima alla parte richiedente.

2. La parte richiesta può, se lo consentono le disposizioni legislative, regolamentari o le prassi amministrative vigenti nel suo Stato membro, e previa consultazione della parte richiedente, concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale. Gli interessi addebitati dalla parte richiesta per tale dilazione di pagamento sono altresì trasferiti alla parte richiedente.

A decorrere dalla data in cui l’atto che consente il recupero del credito è stato direttamente riconosciuto a norma dell’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, o approvato, riconosciuto, integrato, sosti­tuito a norma dell’articolo 79, paragrafo 2, del regolamento di applica­zione, gli interessi per ritardato pagamento, sono addebitati ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o delle prassi amministrative vi­genti nello Stato membro della parte richiesta e sono altresì trasferiti alla parte richiedente.

Articolo 81

Contestazione del credito o dell’atto che consente l’esecuzione del

recupero e contestazione dei provvedimenti esecutivi

1. Se nel corso della procedura di recupero una parte interessata contesta il credito e/o l’atto che ne consente l’esecuzione, emesso nello Stato membro della parte richiedente, essa adisce le autorità competenti dello Stato membro della parte richiedente, conformemente alle norme di legge vigenti in detto Stato membro. La parte richiedente notifica senza indugio quest’azione alla parte richiesta. Anche la parte interes­sata può informare di questa azione la parte richiesta.

2. Non appena la parte richiesta abbia ricevuto la notifica o l’infor­mazione di cui al paragrafo 1, dalla parte richiedente o dall’interessato, essa sospende la procedura di esecuzione in attesa della decisione dell’autorità competente in materia, salvo domanda contraria della parte richiedente ai sensi del secondo comma del presente paragrafo. Se lo ritiene necessario e fatto salvo l’articolo 84 del regolamento di applica­zione, la parte richiedente può ricorrere a provvedimenti cautelari per garantire il recupero, sempreché le disposizioni legislative o regolamen­tari in vigore nel suo Stato membro lo consentono per crediti analoghi.

In deroga al primo comma, la parte richiedente può, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e delle prassi amministrative vi­genti nel suo Stato membro, chiedere alla parte richiesta di recuperare un credito contestato, purché le disposizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro della parte richiesta lo consentano. Se l’esito della contestazione risulta favorevole al debi­tore, la parte richiedente è responsabile del rimborso di ogni somma recuperata unitamente ad ogni compensazione dovuta, secondo la legi­slazione in vigore nello Stato membro della parte richiesta.

Qualora la contestazione riguardi i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro della parte richiesta, l’azione viene intrapresa da­vanti all’autorità competente di tale Stato membro, conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari.

4. Qualora l’autorità competente dinanzi alla quale è stata intrapresa l’azione conformemente al paragrafo 1, sia un giudice ordinario o am­ministrativo, la decisione di tale giudice, sempreché sia favorevole alla parte richiedente e permetta il recupero del credito nello Stato membro della parte richiedente costituisce l’«atto che consente l’esecuzione» ai sensi degli articoli 78 e 79 del regolamento di applicazione e il recupero del credito è effettuato sulla base di questa decisione.

Articolo 82

Limiti dell’assistenza

1. La parte richiesta non è tenuta:

a) ad accordare l’assistenza di cui agli articoli da 78 a 81 del regola­mento di applicazione se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà d’or­dine economico o sociale nello Stato membro della parte richiesta, purché le disposizioni legislative o regolamentari e le prassi ammini­strative vigenti nello Stato membro della parte richiesta consentano tale azione per crediti nazionali analoghi;

b) ad accordare l’assistenza di cui agli articoli da 76 a 81 del regola­mento di applicazione se la domanda iniziale ai sensi degli articoli da 76 a 78 del regolamento di applicazione si riferisce a crediti risalenti a più di cinque anni, a decorrere dalla data in cui è stato costituito l’atto che consente il recupero ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro della parte richiedente alla data della domanda. Tut­tavia, qualora il credito o l’atto sia contestato, il termine decorre dalla data in cui lo Stato membro della parte richiedente stabilisce che il credito o il titolo esecutivo non possano più essere contestati.

2. La parte richiesta informa la parte richiedente dei motivi per cui la domanda di assistenza è respinta.

Articolo 83

Termini di prescrizione

1. Le questioni concernenti la prescrizione sono disciplinate:

a) dalle norme di legge in vigore nello Stato membro della parte ri­chiedente se riguardano il credito e/o l’atto che consente il recupero; e

b) dalle norme di legge in vigore nello Stato membro della parte ri­chiesta se riguardano i provvedimenti esecutivi nello Stato membro richiesto.

I termini di prescrizione conformemente alla legislazione in vigore nello Stato membro della parte richiesta decorrono dalla data del riconosci­mento diretto o dalla data di approvazione, riconoscimento, integrazione o sostituzione a norma dell’articolo 79 del regolamento di applicazione.

2. Gli atti di recupero effettuati dalla parte richiesta in seguito alla domanda di assistenza che, se fossero stati effettuati dalla parte richie­dente, avrebbero avuto l’effetto di sospendere o di interrompere la pre­scrizione secondo le norme di legge vigenti nello Stato membro della parte richiedente, si considerano, a questo effetto, come compiuti in quest’ultimo Stato.

Articolo 84

Misure cautelari

Su domanda motivata della parte richiedente, la parte richiesta adotta misure cautelari per garantire il recupero di un credito se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel suo Stato membro lo consen­tono.

Per l’attuazione del primo comma, si applicano mutatis mutandis le disposizioni e le procedure di cui agli articoli da 78, 79, 81 e 82 del regolamento di applicazione.

Articolo 85

Spese connesse al recupero

1. La parte richiesta recupera dalla persona fisica o giuridica interes­sata e trattiene ogni spesa connessa al recupero da essa sostenuta, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato membro della parte richiesta, che si applicano a crediti analoghi.

2. L’assistenza reciproca prestata in applicazione della presente se­zione è, di norma, gratuita. Tuttavia, quando il recupero presenti una difficoltà particolare o comporti un importo delle spese molto elevato, la parte richiedente e la parte richiesta possono convenire modalità speci­fiche di rimborso caso per caso.

3. Lo Stato membro della parte richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato membro della parte richiesta, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate quanto all’esistenza del credito o alla validità del titolo emesso dalla parte richiedente.

Articolo 86

Clausola di revisione

1. Entro il quarto anno civile completo dall’entrata in vigore del regolamento di applicazione la commissione amministrativa presenta un rapporto comparativo sui termini di cui all’articolo 67, paragrafi 2,

5 e 6, del regolamento di applicazione.Sulla base di tale rapporto la Commissione europea può, se del caso, presentare proposte per rivedere tali termini allo scopo di ridurli in misura significativa.

2. Entro la data di cui al paragrafo 1 la commissione amministrativa valuta anche le regole per la conversione dei periodi di cui all’articolo 13 ai fini di una eventuale semplificazione di tali regole.

3. Entro il 1 o maggio 2015, la commissione amministrativa presenta una relazione in cui valuta nello specifico l’applicazione dei capi I e III del titolo IV del regolamento di applicazione, in particolare riguardo alle procedure e alle scadenze di cui all’articolo 67, paragrafi 2, 5 e 6, del regolamento di applicazione e alle procedure di recupero di cui agli articoli da 75 a 85 del regolamento di applicazione.

Sulla scorta di questa relazione la Commissione europea presenta, se necessario, proposte atte a rendere le procedure più efficienti ed equili­brate.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 87

Esame medico e controlli amministrativi

1. Fatte salve altre disposizioni, se un richiedente o un beneficiario di prestazioni o un membro della sua famiglia, dimora o risiede nel terri­torio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice, l’esame medico è effettuato, su richiesta di quest’ultima isti­tuzione, dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza del benefi­ciario secondo le procedure stabilite dalla legislazione che quest’ultima istituzione applica.

L’istituzione debitrice informa l’istituzione del luogo di dimora o di residenza di eventuali condizioni speciali, se necessario, che dovranno essere soddisfatte e dei punti su cui deve vertere l’esame medico.

2. L’istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all’istituzione debitrice che ha chiesto l’esame medico. L’isti­tuzione debitrice è vincolata dalle constatazioni fatte dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza.

L’istituzione debitrice conserva la facoltà di fare esaminare il beneficia­rio da un medico di sua scelta. Tuttavia, il beneficiario può essere invitato a recarsi nello Stato membro dell’istituzione debitrice soltanto a condizione che possa effettuare lo spostamento senza che ciò nuoccia alla sua salute e che le relative spese di viaggio e di soggiorno siano a carico dell’istituzione debitrice.

3. Qualora un richiedente o un beneficiario di prestazioni, o un membro della sua famiglia, dimori o risieda nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice, il con­trollo amministrativo è effettuato, su richiesta di quest’istituzione, dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario.

Il paragrafo 2 si applica anche in questo caso.

4. I paragrafi 2 e 3 si applicano altresì per determinare o verificare lo stato di dipendenza del richiedente o del beneficiario di prestazioni per l’assistenza di lungo periodo di cui all’articolo 34 del regolamento di

base.

5. Le autorità competenti o le istituzioni competenti di due o più Stati membri possono convenire disposizioni e procedure specifiche per migliorare totalmente o in parte la disponibilità sul mercato del lavoro dei richiedenti e beneficiari nonché la loro partecipazione a eventuali regimi o programmi accessibili a tal fine nello Stato membro di dimora o di residenza.

6. In deroga al principio della collaborazione amministrativa reci­proca gratuita di cui all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di base, l’istituzione debitrice rimborsa l’importo effettivo delle spese per i controlli di cui ai paragrafi da 1 a 5 all’istituzione che è stata incaricata di eseguirli.

Articolo 88

Comunicazioni

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione europea le coordi­nate degli organismi di cui all’articolo 1, lettere m), q) ed r), del rego­lamento di base e all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del rego­lamento di applicazione, nonché delle istituzioni designate conforme­mente al regolamento di applicazione.

Gli organismi di cui al paragrafo 1 sono dotate di identità elet­tronica sotto forma di un codice di identificazione e di un indirizzo elettronico.

3. La commissione amministrativa stabilisce la struttura, il contenuto e le modalità, compreso il formato comune e il modello, per le notifiche delle coordinate di cui al paragrafo 1.

4. L’allegato 4 del regolamento di applicazione indica le coordinate della banca dati accessibile al pubblico che raccoglie le informazioni di cui al paragrafo 1. La banca dati è costituita e gestita dalla Commissione europea. Gli Stati membri sono tuttavia responsabili dell’inserimento delle informazioni relative ai loro punti di contatto nazionali nella banca dati. Inoltre gli Stati membri assicurano l’esattezza nell’inserimento delle informazioni relative ai punti di contatto nazionali richieste ai sensi del paragrafo 1.

5. Gli Stati membri provvedono all’aggiornamento permanente delle informazioni richieste di cui al paragrafo 1.

Articolo 89

Informazioni

1. La commissione amministrativa elabora le informazioni necessarie per fare conoscere agli interessati i loro diritti e le formalità ammini­strative da espletare per esercitarli. La diffusione delle informazioni avviene, ove possibile, per via elettronica, mediante siti in linea acces­sibili al pubblico. La commissione amministrativa provvede al loro aggiornamento regolare e monitora la qualità dei servizi forniti ai clienti.

2. Il comitato consultivo di cui all’articolo 75 del regolamento di base può formulare pareri e raccomandazioni per il miglioramento delle informazioni e della loro diffusione.

3. Le autorità competenti provvedono a che le loro istituzioni siano informate e applichino tutte le disposizioni comunitarie, legislative o non legislative, comprese le decisioni della commissione amministrativa, nei settori e alle condizioni del regolamento di base e del regolamento di applicazione.

Articolo 90

Conversione valutaria

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del regolamento di base e del regolamento di applicazione, il tasso di cambio tra due valute è quello di riferimento pubblicato dalla Banca centrale europea. La data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio è stabilita dalla commissione amministrativa.

Articolo 91

Statistiche

Le autorità competenti compilano le statistiche relative all’applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione e le trasmet­tono al segretariato della commissione amministrativa. Tali dati sono raccolti e organizzati secondo il piano e il metodo definiti dalla com­missione amministrativa. La Commissione europea provvede a diffon­dere queste informazioni.

Articolo 92

Modifica degli allegati

Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 del regolamento di applicazione e gli allegati VI, VII, VIII e IX del regolamento di base possono essere modificati da un regolamento della Commissione su richiesta della com­missione amministrativa.

Articolo 93

Disposizioni transitorie

L’articolo 87 del regolamento di base si applica alle situazioni discipli­nate dal regolamento di applicazione.

Articolo 94

Disposizioni transitorie in materia di pensioni e di rendite

1. Qualora la data del verificarsi dell’evento sia anteriore alla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato e la domanda di pensione o di rendita non abbia ancora dato luogo a liquidazione prima di tale data, detta do­manda comporta, sempreché le prestazioni debbano essere concesse per detto evento per un periodo anteriore a quest’ultima data, una dop­pia liquidazione:

a) per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione, nel territorio dello Stato membro interessato, a norma del regolamento (CEE) n. 1408/71 o degli accordi in vigore tra gli Stati membri interessati;

b) per il periodo che decorre dalla data di entrata in vigore del regola­mento di applicazione, nel territorio dello Stato membro interessato, a norma del regolamento di base.

Tuttavia, se l’importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) è più elevato di quello calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), l’interessato continua ad aver diritto all’importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a).

2. La presentazione ad un’istituzione di uno Stato membro di una domanda di prestazioni d’invalidità, di vecchiaia o ai superstiti a decor­rere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione nel

territorio dello Stato membro interessato comporta il riesame d’ufficio, a norma del regolamento di base, delle prestazioni che sono state liquidate per lo stesso evento anteriormente a tale data dall’istituzione o dalle istituzioni di uno o più Stati membri; tale riesame non può dar luogo ad alcuna riduzione dell’importo della prestazioni.

Articolo 95

Periodo transitorio per gli scambi di dati elettronici

1. Ciascuno Stato membro può beneficiare di un periodo transitorio per lo scambio di dati per via elettronica di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di applicazione. Tali periodi transitori non superano 24 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione.

Tuttavia, ove si verifichi un ritardo significativo nella costituzione della necessaria infrastruttura comunitaria (Electronic Exchange of Social Se­curity Information — EESSI) rispetto all’entrata in vigore del regola­mento di applicazione, la commissione amministrativa può decidere una congrua proroga di detti periodi.

Le modalità pratiche per i periodi transitori necessari di cui al paragrafo 1 sono stabilite dalla commissione amministrativa al fine di assicurare il necessario scambio di dati per l’applicazione del regola­mento di base e del regolamento di applicazione.

Articolo 96

Abrogazione

1. Il regolamento (CEE) n. 574/72 è abrogato con effetto dal 1 omaggio 2010.

Tuttavia, il regolamento (CEE) n. 574/72 resta in vigore e i suoi effetti giuridici sono mantenuti ai fini:

a) del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità fintantoché detto regolamento non sia abrogato o modificato;

b) del regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985, che fissa gli adeguamenti tecnici della regolamentazione co­munitaria in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti per quanto riguarda la Groenlandia fintantoché detto regolamento non sia abrogato o modificato;

c) dell’accordo sullo Spazio economico europeo, dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confe­derazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle per­sone e di altri accordi contenenti un riferimento al regolamento (CEE) n. 574/72, fintantoché detti accordi non siano modificati in funzione del regolamento di applicazione.

2. Nella direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, rela­tiva alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità e più in generale in tutti gli altri atti comunitari, i riferi­menti al regolamento (CEE) n. 574/72 si intendono fatti al regolamento di applicazione.

Articolo 97

Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore il 1

omaggio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e diretta­mente applicabile in ciascuno degli Stati membri