REGOLAMENTO (CE) N. 44/2001 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2000

concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commercial

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S e z i o n e 5

Competenza in materia di contratti individuali di lavoro

Articolo 18

1. Salvi l'articolo 4 e l'articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti individuali di lavoro è disciplinata dalla presente sezione.

2. Qualora un lavoratore concluda un contratto individuale di lavoro con un datore di lavoro che non sia domiciliato in uno Stato membro ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro, il datore di lavoro è considerato, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato.

Articolo 19

Il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto:

1) davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato o

2) in un altro Stato membro:

a) davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell'ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente, o

b) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede d'attività presso la quale è stato assunto.

Articolo 20

1. L'azione del datore di lavoro può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è domiciliato.

2. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale in conformità della presente sezione.

Articolo 21

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:

1) posteriore al sorgere della controversia, o

2) che consenta al lavoratore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione.

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